Art. 4. Utilizzo 1. E' vietato utilizzare gli autoveicoli e motoveicoli per ragioni personali, ad eccezione delle autovetture di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), concedere per qualsiasi motivo a privati od enti l'uso dei medesimi o trasportare, salvo autorizzazione dell'amministratore o del funzionario trasportato, persone estranee al servizio, o cose ed oggetti non attinenti al medesimo. 2. Al consegnatario di autoveicoli e i motoveicoli di proprieta' provinciale competono l'autorizzazione all'utilizzo, il controllo sul regolare impiego nonche' la custodia e la manutenzione dei medesimi, ivi compresi gli adempimenti connessi alla revisione, alla tassa automobilistica ed alla copertura assicurativa. Per le autovetture di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), la custodia e la manutenzione predette sono curate dagli autisti secondo le direttive del consegnatario. 3. In caso di autoveicoli e di motoveicoli non di proprieta' provinciale il direttore della ripartizione competente ne autorizza l'uso e impartisce le direttive ai fini della custodia e della manutenzione in conformita' alle condizioni pattuite col contratto di leasing.