Art. 3. Autorizzazione 1. L'istituzione dei centri di assistenza diurna deve essere preventivamente autorizzata dal direttore della ripartizione provinciale servizio sociale, ai sensi dell'Art. 8, comma 1, lettera u) della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente o l'istituzione deve presentare apposita domanda al direttore della ripartizione provinciale servizio sociale, corredata dai seguenti documenti: a) copia autentica dell'atto di costituzione dell'ente o istituzione; b) copia dello statuto o regolamento; c) piano di finanziamento dell'attivita' del centro di assistenza diurna; d) descrizione dell'organizzazione interna del servizio; e) indicazione del dirigente responsabile del centro; f) elenco della dotazione del personale e rispettiva qualifica professionale; g) indicazione della sede del centro di assistenza diurna. 3. Il direttore della ripartizione provinciale servizio sociale si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, dopo aver valutato l'idoneita' della struttura e la qualita' del servizio offerto. 4. Contro il diniego dell'autorizzazione e' ammesso ricorso alla giunta provinciale.