Art. 3.
                           Autorizzazione
    1.  L'istituzione  dei  centri  di  assistenza diurna deve essere
preventivamente   autorizzata   dal   direttore   della  ripartizione
provinciale  servizio sociale, ai sensi dell'Art. 8, comma 1, lettera
u)  della  legge  provinciale  30 aprile  1991,  n.  13  e successive
modifiche.
    2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  l'ente o l'istituzione deve
presentare   apposita   domanda   al   direttore  della  ripartizione
provinciale servizio sociale, corredata dai seguenti documenti:
      a) copia   autentica  dell'atto  di  costituzione  dell'ente  o
istituzione;
      b) copia dello statuto o regolamento;
      c) piano   di   finanziamento   dell'attivita'  del  centro  di
assistenza diurna;
      d) descrizione dell'organizzazione interna del servizio;
      e) indicazione del dirigente responsabile del centro;
      f) elenco  della dotazione del personale e rispettiva qualifica
professionale;
      g) indicazione della sede del centro di assistenza diurna.
    3.  Il  direttore della ripartizione provinciale servizio sociale
si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, dopo aver
valutato  l'idoneita'  della  struttura  e  la  qualita' del servizio
offerto.
    4.  Contro il diniego dell'autorizzazione e' ammesso ricorso alla
giunta provinciale.