Art. 4. Gestione del servizio 1. Il centro di assistenza diurna puo' essere gestito direttamente dagli enti gestori dei servizi sociali, oppure da essi affidato, mediante convenzione, ad enti pubblici o privati, associazioni o cooperative, senza fine di lucro, in possesso dell'autorizzazione di cui all'Art. 3. 2. Il centro di assistenza diurna e' istituito preferibilmente all'interno di una casa di riposo - centro di degenza. 3. In caso di gestione in forma non diretta, le condizioni per la gestione, l'eventuale messa a disposizione dei locali e del personale devono risultare dalla convenzione di cui al comma 1, che deve comunque contenere: a) i criteri e le modalita' di ammissione e di dimissione delle persone anziane; b) le tariffe a carico degli utenti, nel rispetto dei criteri fissati dalla giunta provinciale; c) le modalita' per la rilevazione della situazione economica delle famiglie che richiedono il calcolo per una tariffa ridotta ai sensi del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 2000, n. 30 e successive modifiche; d) le modalita' per l'emissione della fattura verso gli utenti e le famiglie obbligate a partecipare alla tariffa nonche' le modalita' di pagamento del costo da parte degli enti gestori dei servizi sociali agli gestori eroganti il servizio stesso.