Art. 4.
                        Gestione del servizio
    1.   Il   centro   di   assistenza  diurna  puo'  essere  gestito
direttamente  dagli  enti gestori dei servizi sociali, oppure da essi
affidato,   mediante   convenzione,   ad  enti  pubblici  o  privati,
associazioni   o  cooperative,  senza  fine  di  lucro,  in  possesso
dell'autorizzazione di cui all'Art. 3.
    2.  Il  centro  di assistenza diurna e' istituito preferibilmente
all'interno di una casa di riposo - centro di degenza.
    3. In caso di gestione in forma non diretta, le condizioni per la
gestione, l'eventuale messa a disposizione dei locali e del personale
devono  risultare  dalla  convenzione  di  cui  al  comma 1, che deve
comunque contenere:
      a) i criteri e le modalita' di ammissione e di dimissione delle
persone anziane;
      b) le  tariffe  a carico degli utenti, nel rispetto dei criteri
fissati dalla giunta provinciale;
      c) le  modalita'  per la rilevazione della situazione economica
delle  famiglie  che richiedono il calcolo per una tariffa ridotta ai
sensi  del  decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto
2000, n. 30 e successive modifiche;
      d) le  modalita' per l'emissione della fattura verso gli utenti
e  le  famiglie  obbligate  a  partecipare  alla  tariffa  nonche' le
modalita'  di  pagamento  del  costo  da parte degli enti gestori dei
servizi sociali agli gestori eroganti il servizio stesso.