Art. 6.
                              Personale
    1.  Per  l'assistenza  diretta  degli  utenti  e'  previsto  come
criterio  indicativo,  un  rapporto  di  una unita' di personale ogni
quattro persone anziane assistite; per l'assistenza diurna prolungata
nonche'  per  l'assistenza  durante  il  fine settimana il numero del
personale  assistenziale  deve essere aumentato in base al fabbisogno
degli ospiti.
    2.  Nel  centro  deve  essere  garantita  la presenza continua di
almeno una persona in possesso di uno dei seguenti diplomi:
      a) assistente geriatrico o familiare;
      b) assistente per soggetti portatori di handicap;
      c) operatore socio-assistenziale;
      d) infermiere professionale.
    Almeno  un  terzo  del  personale  assistenziale  necessario deve
essere  in  possesso  di uno dei diplomi sopra indicati, il rimanente
personale  assistenziale  deve  essere  in  possesso  del  diploma di
ausiliario   socioassistenziale-oppure   del   diploma  di  operatore
socio-sanitario.