Art. 6. Personale 1. Per l'assistenza diretta degli utenti e' previsto come criterio indicativo, un rapporto di una unita' di personale ogni quattro persone anziane assistite; per l'assistenza diurna prolungata nonche' per l'assistenza durante il fine settimana il numero del personale assistenziale deve essere aumentato in base al fabbisogno degli ospiti. 2. Nel centro deve essere garantita la presenza continua di almeno una persona in possesso di uno dei seguenti diplomi: a) assistente geriatrico o familiare; b) assistente per soggetti portatori di handicap; c) operatore socio-assistenziale; d) infermiere professionale. Almeno un terzo del personale assistenziale necessario deve essere in possesso di uno dei diplomi sopra indicati, il rimanente personale assistenziale deve essere in possesso del diploma di ausiliario socioassistenziale-oppure del diploma di operatore socio-sanitario.