Art. 7.
                           Costi e tariffe
    1.  L'ente  o l'istituzione che gestisce il servizio calcola ogni
anno entro il 30 novembre dell'anno corrente, nell'ambito dei criteri
fissati  dalla  giunta provinciale i costi omnicomprensivi del centro
di assistenza diurna e stabilisce la tariffa giornaliera.
    2.  La  tariffa  e'  differenziata  a  seconda  dei seguenti tipi
diassistenza:
      a) assistenza giornaliera normale;
      b) assistenza diurna prolungata;
      c) assistenza per mezza giornata.