Art. 7. Costi e tariffe 1. L'ente o l'istituzione che gestisce il servizio calcola ogni anno entro il 30 novembre dell'anno corrente, nell'ambito dei criteri fissati dalla giunta provinciale i costi omnicomprensivi del centro di assistenza diurna e stabilisce la tariffa giornaliera. 2. La tariffa e' differenziata a seconda dei seguenti tipi diassistenza: a) assistenza giornaliera normale; b) assistenza diurna prolungata; c) assistenza per mezza giornata.