Art. 9.
                          Norme transitorie
    1.   In   sede  di  prima  applicazione,  ai  fini  del  rilascio
dell'autorizzazione  per i centri di assistenza diurna in funzione al
momento  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  si puo'
prescindere  dalle prescrizioni riguardanti i parametri strutturali e
la  capacita'  ricettiva  del centro di assistenza diurna, qualora la
struttura  sia  tale da garantire l'assistenza degli utenti, prevista
dal  presente  regolamento,  e l'ente o l'istituzione che gestisce il
centro  si  impegni  ad  adeguarsi  alle  prescrizioni  contenute nel
presente  regolamento  entro  e  non  oltre  due anni dall'entrata in
vigore dello stesso.
    2. Ai fini dell'erogazione di contributi agli enti privati e alle
istituzioni  pubbliche di assistenza e beneficenza per l'acquisto, la
costruzione,    la   ristrutturazione   generale   o   parziale,   il
riadattamento  e la manutenzione degli immobili, nonche' all'acquisto
ed  al  riadattamento  di  mobili, arredamento, mezzi di trasporto ed
altre  attrezzature  occorrenti  per  lo  svolgimento  dell'attivita'
assistenziale   di  cui  all'art.  20  bis  della  legge  provinciale
30 aprile  1991,  n. 13 e successive modifiche, trovano applicazione,
fino  a  quando  non  saranno  stabiliti criteri specifici, i criteri
stabiliti per l'erogazione dei contributi previsti per il riattamento
e la manutenzione di immobili destinati a case di riposo.
    3. Le domande per ottenere i contributi di cui al comma 2 possono
essere  presentate,  in  prima applicazione del presente regolamento,
entro il 30 ottobre 2001.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Bolzano, 26 luglio 2001
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2001
  registro n. 1, foglio n. 28