Art. 9. Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per i centri di assistenza diurna in funzione al momento di entrata in vigore del presente regolamento si puo' prescindere dalle prescrizioni riguardanti i parametri strutturali e la capacita' ricettiva del centro di assistenza diurna, qualora la struttura sia tale da garantire l'assistenza degli utenti, prevista dal presente regolamento, e l'ente o l'istituzione che gestisce il centro si impegni ad adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente regolamento entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore dello stesso. 2. Ai fini dell'erogazione di contributi agli enti privati e alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione generale o parziale, il riadattamento e la manutenzione degli immobili, nonche' all'acquisto ed al riadattamento di mobili, arredamento, mezzi di trasporto ed altre attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell'attivita' assistenziale di cui all'art. 20 bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche, trovano applicazione, fino a quando non saranno stabiliti criteri specifici, i criteri stabiliti per l'erogazione dei contributi previsti per il riattamento e la manutenzione di immobili destinati a case di riposo. 3. Le domande per ottenere i contributi di cui al comma 2 possono essere presentate, in prima applicazione del presente regolamento, entro il 30 ottobre 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 26 luglio 2001 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2001 registro n. 1, foglio n. 28