Art. 11.
         Elettorato attivo e passivo del personale docente,
                        dirigente e direttivo
    1.   L'elettorato   attivo   e   passivo   per   l'elezione   dei
rappresentanti   del   personale  docente  del  rispettivo  grado  di
istruzione  spettano  al  personale  docente delle scuole a carattere
statale  e  delle  scuole  materne  provinciali. Il personale a tempo
determinato  ha  diritto  di  voto  se  occupa  posti disponibili per
l'intero  anno  scolastico.  In caso di supplenza annuale, il docente
esercita l'elettorato attivo' e passivo solo se la supplenza riguarda
un posto vacante e da' diritto alla retribuzione estiva.
    2.   L'elettorato   attivo   e   passivo   per   l'elezione   dei
rappresentanti   del   personale   dirigente  spettano  al  personale
dirigente  delle  scuole a carattere statale al quale siano conferiti
incarichi  ai sensi dell'Art. 1-bis della legge provinciale n. 29 del
1990,  come  introdotto dall'Art. 45 della legge provinciale n. 3 del
2001, e come modificato dall'Art. 19 della legge provinciale n. 1 del
2002.  I  docenti  con incarico di presidenza esercitano l'elettorato
attivo  e  passivo  per  l'elezione  dei rappresentanti del personale
dirigente.
    3.   L'elettorato   attivo   e   passivo   per   l'elezione   dei
rappresentanti   del  personale  docente  e  direttivo  delle  scuole
paritarie  spettano al personale che si trovi in posizione lavorativa
equivalente a quella del personale docente e dirigente provinciale.
    4. L'elettorato attivo e passivo spettano, altresi', al personale
docente  e  dirigente  che  non prestano effettivo servizio in quanto
esonerato dagli obblighi d'ufficio, utilizzato, comandato o collocato
fuori ruolo ai sensi della vigente normativa.
    5. Il personale di cui al comma 4 vota nella sede di titolarita'.
Esso  puo'  tuttavia  chiedere,  entro il termine perentorio di dieci
giorni  dalla  data  in cui sono state indette le elezioni, di essere
assegnato  ad  una  sede  diversa,  con  apposita domanda motivata al
competente  organismo  individuato  dalla  deliberazione della giunta
provinciale prevista dall'Art. 8, comma 3.
    6.   Decade   dal   diritto   di  elettorato  attivo  e  passivo,
limitatamente  al  periodo  di astensione dal lavoro, il personale in
aspettativa, nonche' il personale sospeso dal servizio a seguito o in
pendenza di procedimento penale o disciplinare.