Art. 11. Elettorato attivo e passivo del personale docente, dirigente e direttivo 1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente del rispettivo grado di istruzione spettano al personale docente delle scuole a carattere statale e delle scuole materne provinciali. Il personale a tempo determinato ha diritto di voto se occupa posti disponibili per l'intero anno scolastico. In caso di supplenza annuale, il docente esercita l'elettorato attivo' e passivo solo se la supplenza riguarda un posto vacante e da' diritto alla retribuzione estiva. 2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale dirigente spettano al personale dirigente delle scuole a carattere statale al quale siano conferiti incarichi ai sensi dell'Art. 1-bis della legge provinciale n. 29 del 1990, come introdotto dall'Art. 45 della legge provinciale n. 3 del 2001, e come modificato dall'Art. 19 della legge provinciale n. 1 del 2002. I docenti con incarico di presidenza esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale dirigente. 3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente e direttivo delle scuole paritarie spettano al personale che si trovi in posizione lavorativa equivalente a quella del personale docente e dirigente provinciale. 4. L'elettorato attivo e passivo spettano, altresi', al personale docente e dirigente che non prestano effettivo servizio in quanto esonerato dagli obblighi d'ufficio, utilizzato, comandato o collocato fuori ruolo ai sensi della vigente normativa. 5. Il personale di cui al comma 4 vota nella sede di titolarita'. Esso puo' tuttavia chiedere, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data in cui sono state indette le elezioni, di essere assegnato ad una sede diversa, con apposita domanda motivata al competente organismo individuato dalla deliberazione della giunta provinciale prevista dall'Art. 8, comma 3. 6. Decade dal diritto di elettorato attivo e passivo, limitatamente al periodo di astensione dal lavoro, il personale in aspettativa, nonche' il personale sospeso dal servizio a seguito o in pendenza di procedimento penale o disciplinare.