Art. 12. Incompatibilita' 1. I genitori di alunni iscritti in piu' scuole a carattere statale e paritarie esercitano l'elettorato attivo una sola volta nella scuola frequentata dal figlio di minore eta'. 2. I docenti in servizio in piu' scuole esercitano l'elettorato attivo una sola volta nella scuola in cui prestano servizio per il maggior numero di ore e in caso di parita' di ore in quella da essi indicata ai dirigenti scolastici delle scuole interessate. 3. Gli elettori che facciano parte di piu' corpi elettorali esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti elettorali a cui appartengono. 4. Il personale dirigente, docente, direttivo e ATA nonche' i genitori che risultano eletti in rappresentanza di piu' componenti rappresentative del consiglio devono optare per una delle componenti. 5. Ai fini della nomina del consiglio, qualora un medesimo soggetto risulti eletto per piu' componenti, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione, qualora rilevi la sussistenza delle cause di incompatibilita' previste dal presente articolo, invita l'interessato ad optare per la rappresentanza di una sola delle componenti per le quali risulti eletto. In sostituzione del candidato risultato eletto che abbia optato ai sensi del presente comma e' nominato nel consiglio il primo dei non eletti della rispettiva lista. Nel caso di esaurimento della lista sono indette elezioni suppletive; gli eletti a seguito delle elezioni suppletive durano in carica fino alla scadenza originaria del consiglio.