Art. 12.
                          Incompatibilita'
    1.  I  genitori  di  alunni  iscritti  in piu' scuole a carattere
statale  e  paritarie  esercitano  l'elettorato attivo una sola volta
nella scuola frequentata dal figlio di minore eta'.
    2.  I  docenti in servizio in piu' scuole esercitano l'elettorato
attivo  una  sola  volta  nella  scuola  in cui prestano servizio per
il maggior  numero  di  ore  e in caso di parita' di ore in quella da
essi indicata ai dirigenti scolastici delle scuole interessate.
    3.  Gli  elettori  che  facciano  parte  di piu' corpi elettorali
esercitano  l'elettorato  attivo  e  passivo  per tutte le componenti
elettorali a cui appartengono.
    4.  Il  personale  dirigente,  docente, direttivo e ATA nonche' i
genitori  che  risultano  eletti in rappresentanza di piu' componenti
rappresentative del consiglio devono optare per una delle componenti.
    5.  Ai  fini  della  nomina  del  consiglio,  qualora un medesimo
soggetto  risulti  eletto  per  piu'  componenti,  il dirigente della
struttura  provinciale  competente  in materia di istruzione, qualora
rilevi  la  sussistenza  delle cause di incompatibilita' previste dal
presente   articolo,   invita   l'interessato   ad   optare   per  la
rappresentanza  di  una  sola  delle  componenti per le quali risulti
eletto.  In  sostituzione  del  candidato  risultato eletto che abbia
optato ai sensi del presente comma e' nominato nel consiglio il primo
dei  non eletti della rispettiva lista. Nel caso di esaurimento della
lista  sono  indette  elezioni suppletive; gli eletti a seguito delle
elezioni  suppletive  durano  in carica fino alla scadenza originaria
del consiglio.