Art. 13. Surroga dei consiglieri 1. Nel caso in cui un consigliere, nominato a seguito di procedura elettiva, cessi dalla carica per qualunque causa, lo stesso e' sostituito dal primo dei non eletti nella medesima lista. Nel caso di esaurimento della lista sono indette elezioni suppletive. 2. Nel caso in cui cessi dalla carica, per qualunque causa, un consigliere nominato su designazione, la giunta provinciale nomina il nuovo componente a seguito della designazione espressa dall'organismo competente, previa apposita richiesta del dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione. 3. I consiglieri nominati ai sensi del presente articolo durano in carica fino alla scadenza originaria del consiglio. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Trento, 11 giugno 2002 DELLAI