Art. 13.
                       Surroga dei consiglieri
    1.  Nel  caso  in  cui  un  consigliere,  nominato  a  seguito di
procedura elettiva, cessi dalla carica per qualunque causa, lo stesso
e' sostituito dal primo dei non eletti nella medesima lista. Nel caso
di esaurimento della lista sono indette elezioni suppletive.
    2.  Nel  caso  in cui cessi dalla carica, per qualunque causa, un
consigliere nominato su designazione, la giunta provinciale nomina il
nuovo componente a seguito della designazione espressa dall'organismo
competente,  previa  apposita richiesta del dirigente della struttura
provinciale competente in materia di istruzione.
    3.  I  consiglieri nominati ai sensi del presente articolo durano
in carica fino alla scadenza originaria del consiglio.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare.
      Trento, 11 giugno 2002
                               DELLAI