Art. 2. Nomina, durata e composizione del consiglio provinciale dell'istruzione 1. Il consiglio provinciale dell'istruzione, di seguito denominato consiglio, e' nominato dalla giunta provinciale e dura in carica cinque anni. 2. ll consiglio e' composto da: a) due rappresentanti eletti dal personale insegnante della scuola materna provinciale e paritaria, di cui almeno uno della scuola materna provinciale; b) tre rappresentanti eletti dal personale docente della scuola elementare a carattere statale; c) tre rappresentanti eletti dal personale docente della scuola secondaria di primo grado a carattere statale; d) tre rappresentanti eletti dal personale docente della scuola secondaria di secondo grado a carattere statale; e) due rappresentanti eletti dal personale dirigente delle scuole a carattere statale al quale siano conferiti incarichi ai sensi dell'Art. 1-bis della legge provinciale n. 29 del 1990, come introdotto dall'Art. 45 della legge provinciale n. 3 del 2001 e come modificato dall'Art. 19 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1; f) un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle scuole a carattere statale; g) due rappresentanti eletti dal personale docente e direttivo delle scuole paritarie, elementari e secondarie di primo e di secondo grado, di cui uno in rappresentanza del personale docente e l'altro del personale direttivo; h) tre rappresentanti eletti dai genitori degli alunni frequentanti le scuole elementari e secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, a carattere statale e paritarie; i) tre rappresentanti degli studenti designati dalla consulta provinciale degli studenti, scegliendoli al proprio interno tra gli studenti frequentanti gli istituti dell'istruzione secondaria superiore; j) il direttore dell'Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e sperimentazione educativi (IPRASE) o un suo delegato; k) Il presidente dell'Agenzia del lavoro o un suo delegato; l) il rettore dell'universita' degli studi di Trento o un suo delegato; m) un rappresentante designato dal consorzio dei comuni; n) un rappresentante designato dalle organizzazioni imprenditoriali della provincia di Trento; o) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori; p) il sovrintendente scolastico. 3. L'elezione dei rappresentanti indicati dal comma 2, dalla lettera a) alla lettera h), e' effettuata secondo le disposizioni e le procedure previste dal capo II; 4. Contestualmente all'indizione delle elezioni dei rappresentanti secondo quanto previsto dal comma 3, il dirigente della struttura competente in materia di istruzione richiede ai soggetti indicati dal comma 2, dalla lettera i) alla lettera o), di designare rispettivamente i nominativi dei rappresentanti o dei delegati di cui al medesimo comma 2. 5. I soggetti indicati dal comma 2, lettere i), m), n) e o), devono far pervenire le designazioni entro il trentesimo giorno dalla richiesta. Qualora le designazioni non pervengano entro tale termine, la giunta provinciale dispone comunque la nomina del consiglio prescindendo dai membri di cui manca la designazione, ferma restando la possibilita' di integrare la composizione del consiglio per il residuo periodo di durata in carica quando pervengano le singole designazioni dei membri mancanti. 6. Per la ricostituzione del consiglio, alla scadenza della sua durata in carica, si' applicano le disposizioni della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).