Art. 2.
                    Nomina, durata e composizione
              del consiglio provinciale dell'istruzione
    1.   Il   consiglio   provinciale   dell'istruzione,  di  seguito
denominato  consiglio, e' nominato dalla giunta provinciale e dura in
carica cinque anni.
    2. ll consiglio e' composto da:
      a) due  rappresentanti  eletti  dal  personale insegnante della
scuola  materna  provinciale  e  paritaria,  di  cui almeno uno della
scuola materna provinciale;
      b) tre rappresentanti eletti dal personale docente della scuola
elementare a carattere statale;
      c) tre rappresentanti eletti dal personale docente della scuola
secondaria di primo grado a carattere statale;
      d) tre rappresentanti eletti dal personale docente della scuola
secondaria di secondo grado a carattere statale;
      e) due  rappresentanti  eletti  dal  personale  dirigente delle
scuole  a  carattere  statale  al  quale siano conferiti incarichi ai
sensi  dell'Art.  1-bis  della legge provinciale n. 29 del 1990, come
introdotto  dall'Art. 45 della legge provinciale n. 3 del 2001 e come
modificato  dall'Art. 19 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n.
1;
      f) un   rappresentante  eletto  dal  personale  amministrativo,
tecnico, ausiliario (ATA) delle scuole a carattere statale;
      g) due  rappresentanti eletti dal personale docente e direttivo
delle scuole paritarie, elementari e secondarie di primo e di secondo
grado,  di  cui uno in rappresentanza del personale docente e l'altro
del personale direttivo;
      h) tre   rappresentanti   eletti   dai  genitori  degli  alunni
frequentanti  le  scuole  elementari  e  secondarie  di primo grado e
secondarie di secondo grado, a carattere statale e paritarie;
      i) tre  rappresentanti  degli studenti designati dalla consulta
provinciale  degli  studenti, scegliendoli al proprio interno tra gli
studenti   frequentanti   gli   istituti  dell'istruzione  secondaria
superiore;
      j) il  direttore  dell'Istituto  provinciale  per  la  ricerca,
l'aggiornamento   e  sperimentazione  educativi  (IPRASE)  o  un  suo
delegato;
      k) Il presidente dell'Agenzia del lavoro o un suo delegato;
      l) il  rettore  dell'universita' degli studi di Trento o un suo
delegato;
      m) un rappresentante designato dal consorzio dei comuni;
      n) un    rappresentante    designato    dalle    organizzazioni
imprenditoriali della provincia di Trento;
      o) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori;
      p) il sovrintendente scolastico.
    3.  L'elezione  dei  rappresentanti  indicati  dal comma 2, dalla
lettera  a)  alla lettera h), e' effettuata secondo le disposizioni e
le procedure previste dal capo II;
    4.    Contestualmente    all'indizione    delle    elezioni   dei
rappresentanti  secondo  quanto  previsto  dal  comma 3, il dirigente
della  struttura  competente  in  materia  di  istruzione richiede ai
soggetti  indicati  dal comma 2, dalla lettera i) alla lettera o), di
designare  rispettivamente  i  nominativi  dei  rappresentanti  o dei
delegati di cui al medesimo comma 2.
    5.  I  soggetti  indicati  dal  comma 2, lettere i), m), n) e o),
devono far pervenire le designazioni entro il trentesimo giorno dalla
richiesta. Qualora le designazioni non pervengano entro tale termine,
la  giunta  provinciale  dispone  comunque  la  nomina  del consiglio
prescindendo  dai membri di cui manca la designazione, ferma restando
la  possibilita'  di  integrare  la composizione del consiglio per il
residuo  periodo  di  durata  in  carica quando pervengano le singole
designazioni dei membri mancanti.
    6.  Per  la ricostituzione del consiglio, alla scadenza della sua
durata   in   carica,  si'  applicano  le  disposizioni  della  legge
provinciale  12 febbraio 1996, n. 3 (disposizioni sulla proroga degli
organi amministrativi).