Art. 4. Presidente e vicepresidente del consiglio 1. Il consiglio elegge al suo interno, nella prima seduta successiva alla nomina, il presidente del consiglio medesimo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora al primo turno nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad un secondo turno di votazione mediante ballottaggio tra i due candidati alla carica di presidente che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti: in caso di parita' di voti e' ammesso al secondo turno di votazione il candidato piu' anziano di eta'. A seguito del ballottaggio risulta eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. 2. Il presidente convoca e presiede le sedute del consiglio. 3. Svolge le funzioni di vicepresidente del consiglio il sovrintendente scolastico. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza ed impedimento dello stesso, predispone l'ordine del giorno delle sedute del consiglio e assicura le necessarie informazioni al consiglio medesimo. 4. Qualora risulti eletto presidente del consiglio il sovrintendente scolastico, svolge le funzioni di vicepresidente un componente del consiglio nominato dal presidente tra i componenti indicati dall'Art. 2, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e). In tal caso, diversamente da quanio disposto dal comma 3, la predisposizione dell'ordine del giorno e l'assicurazione delle necessarie informazioni sono curate dal presidente del consiglio.