Art. 4.
              Presidente e vicepresidente del consiglio
    1.  Il  consiglio  elegge  al  suo  interno,  nella  prima seduta
successiva   alla   nomina,  il  presidente  del  consiglio  medesimo
a maggioranza  assoluta dei propri componenti. Qualora al primo turno
nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede
ad  un  secondo  turno  di  votazione mediante ballottaggio tra i due
candidati alla carica di presidente che hanno ottenuto al primo turno
il maggior  numero  di voti: in caso di parita' di voti e' ammesso al
secondo  turno  di  votazione  il  candidato  piu' anziano di eta'. A
seguito  del  ballottaggio risulta eletto presidente il candidato che
ottiene il maggior numero di voti.
    2. Il presidente convoca e presiede le sedute del consiglio.
    3.   Svolge  le  funzioni  di  vicepresidente  del  consiglio  il
sovrintendente   scolastico.   Il   vicepresidente   sostituisce   il
presidente in caso di assenza ed impedimento dello stesso, predispone
l'ordine  del  giorno  delle  sedute  del  consiglio  e  assicura  le
necessarie informazioni al consiglio medesimo.
    4.   Qualora   risulti   eletto   presidente   del  consiglio  il
sovrintendente  scolastico,  svolge  le funzioni di vicepresidente un
componente  del  consiglio  nominato  dal presidente tra i componenti
indicati  dall'Art.  2, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e). In tal
caso, diversamente da quanio disposto dal comma 3, la predisposizione
dell'ordine   del   giorno   e   l'assicurazione   delle   necessarie
informazioni sono curate dal presidente del consiglio.