Art. 6. Funzionamento del consiglio 1. Il consiglio approva a maggioranza assoluta il proprio regolamento interno, nel quale sono disciplinati, tra l'altro, tempi e modalita' di svolgimento dei lavori tenuto conto, per quanto riguarda l'espressione dei pareri, di quanto stabilito dell'Art. 9. comma 6, della legge provinciale n. 29 del 1990. 2. Qualora il regolamento interno di cui al comma 1 lo preveda, il consiglio si puo' avvalere di commissioni consultive costituite solo per lo studio e per l'esame di aspetti direttamente connessi all'esercizio dei propri compiti. 3. Il consiglio e' convocato in tempo utile per la formulazione dei pareri obbligatori nei termini previsti dalla legge e comunque ogni tre mesi. Il consiglio e' altresi' convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. 4. L'assessore provinciale competente in materia di istruzione puo' partecipare alle sedute del consiglio senza diritto di voto. 5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal presidente ad uno dei componenti del consiglio medesimo che puo' avvalersi a tal fine del personale messo a disposizione dalla provincia ai sensi del comma 6. 6. La provincia assicura al consiglio, per l'esercizio dei propri compiti, le risorse organizzative e strumentali necessarie per il proprio funzionamento. 7. Ai componenti del consiglio e' corrisposto il trattamento economico previsto dalla vigente disciplina provinciale per i componenti di commissioni, di consigli e di comitati comunque denominati.