Art. 6.
                     Funzionamento del consiglio
    1.   Il  consiglio  approva  a maggioranza  assoluta  il  proprio
regolamento  interno, nel quale sono disciplinati, tra l'altro, tempi
e  modalita'  di  svolgimento  dei  lavori  tenuto  conto, per quanto
riguarda  l'espressione  dei pareri, di quanto stabilito dell'Art. 9.
comma 6, della legge provinciale n. 29 del 1990.
    2.  Qualora  il regolamento interno di cui al comma 1 lo preveda,
il  consiglio  si  puo' avvalere di commissioni consultive costituite
solo  per  lo  studio  e per l'esame di aspetti direttamente connessi
all'esercizio dei propri compiti.
    3.  Il  consiglio e' convocato in tempo utile per la formulazione
dei  pareri  obbligatori  nei termini previsti dalla legge e comunque
ogni  tre  mesi. Il consiglio e' altresi' convocato ogni qualvolta ne
faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
    4.  L'assessore  provinciale  competente in materia di istruzione
puo' partecipare alle sedute del consiglio senza diritto di voto.
    5.  Le  funzioni  di segretario del consiglio sono attribuite dal
presidente  ad  uno  dei  componenti  del consiglio medesimo che puo'
avvalersi  a  tal  fine  del  personale  messo  a  disposizione dalla
provincia ai sensi del comma 6.
    6. La provincia assicura al consiglio, per l'esercizio dei propri
compiti,  le  risorse  organizzative  e strumentali necessarie per il
proprio funzionamento.
    7.  Ai  componenti  del  consiglio  e' corrisposto il trattamento
economico   previsto  dalla  vigente  disciplina  provinciale  per  i
componenti  di  commissioni,  di  consigli  e  di  comitati  comunque
denominati.