Art. 7.
        Consigli di disciplina e consigli per il contenzioso
    1.  Per  l'esercizio dei compiti previsti dalla normativa statale
in  materia  di procedimenti disciplinari nei confronti del personale
insegnante,  docente  e  dirigente,  della  scuola,  sono  costituiti
all'interno    del   consiglio   quattro   consigli   di   disciplina
rispettivamente per il personale docente della scuola elementare, per
il  personale  docente della scuola secondaria di primo grado, per il
personale  docente  della scuola secondaria di secondo grado e per il
personale dirigente.
    2. I consigli di disciplina sono nominati dal consiglio; ciascuno
dei  quattro  consigli  e' rispettivamente composto, per ognuna delle
categorie di personale indicate dal comma 1, da:
      a) il sovrintendente scolastico con funzioni di presidente;
      b) un dirigente scolastico;
      c) tre  rappresentanti  dei  docenti  della  scuola elementare,
ovvero  della  scuola  secondaria di primo grado, ovvero della scuola
secondaria di secondo grado, ovvero del personale dirigente.
    3.  Ai  fini  dell'acquisizione dei pareri previsti dall'Art. 25,
commi 1,  lettere  d)  ed  e),  e  8,  e  dall'Art.  504  del decreto
legislativo  16 aprile  1994,  n.  297.  Approvazione del testo unico
delle  disposizioni  legislative  vigenti  in  materia di istruzione,
relative  alle  scuole  di  ogni ordine e grado) sono costituiti, per
ogni grado di scuola, tre consigli per il contenzioso.
    4.  I  consigli  per il contenzioso sono nominati dal consiglio e
sono  composti  rispettivamente,  per  ogni  grado  di scuola, da tre
rappresentanti   dei   docenti   della   scuola  elementare,  da  tre
rappresentanti dei docenti della scuola secondaria di primo grado, da
tre  rappresentanti  dei  docenti  della scuola secondaria di secondo
grado. Ogni consiglio per il contenzioso nomina al proprio interno un
presidente.
    5.  Per  ogni  componente effettivo dei consigli di disciplina di
cui al comma 2, lettere b) e c), e dei consigli per il contenzioso di
cui  al  comma  4, e' nominato un componente supplente. Per la nomina
dei  componenti  dei  consigli  di  disciplina  e dei consigli per il
contenzioso  rispettivamente indicati dal comma 2, lettere b) e c), e
dal  comma 4, dopo aver provveduto all'individuazione dei soggetti di
cui all'Art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e), il consiglio nomina,
quali  ulteriori  rappresentanti necessari alla regolare costituzione
di tali organi, i primi dei non eletti nelle liste dei candidati alle
ultime elezioni per il rinnovo del consiglio stesso, nella rispettiva
categoria  di personale. L'appartenenza ad un consiglio di disciplina
e'  incompatibile  con l'appartenenza al consiglio per il contenzioso
dello stesso grado di scuola.
    6.  Ha  l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento
il  componente  del  consiglio  di  disciplina o del consiglio per il
contenzioso  che  risulti  titolare  di  interesse in causa ovvero il
componente  dei  predetti  organi che abbia prestato assistenza nella
causa   di   cui   trattasi.   Ciascuna   delle  parti,  prima  della
formalizzazione   della   decisione,   puo'   propone  al  rispettivo
presidente  la  ricusazione di uno o di piu' componenti del consiglio
di  disciplina  o  del  consiglio  per il contenzioso competente alla
trattazione della causa. Il presidente provvede alla sostituzione del
componente ricusato.
    7.  In  caso  di  impedimento  o  di  assenza  del sovrintendente
scolastico si applicano le - disposizioni previste dall'Art. 34 della
legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (revisione dell'ordinamento del
personale della provincia autonoma di Trento).