Art. 7. Consigli di disciplina e consigli per il contenzioso 1. Per l'esercizio dei compiti previsti dalla normativa statale in materia di procedimenti disciplinari nei confronti del personale insegnante, docente e dirigente, della scuola, sono costituiti all'interno del consiglio quattro consigli di disciplina rispettivamente per il personale docente della scuola elementare, per il personale docente della scuola secondaria di primo grado, per il personale docente della scuola secondaria di secondo grado e per il personale dirigente. 2. I consigli di disciplina sono nominati dal consiglio; ciascuno dei quattro consigli e' rispettivamente composto, per ognuna delle categorie di personale indicate dal comma 1, da: a) il sovrintendente scolastico con funzioni di presidente; b) un dirigente scolastico; c) tre rappresentanti dei docenti della scuola elementare, ovvero della scuola secondaria di primo grado, ovvero della scuola secondaria di secondo grado, ovvero del personale dirigente. 3. Ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dall'Art. 25, commi 1, lettere d) ed e), e 8, e dall'Art. 504 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) sono costituiti, per ogni grado di scuola, tre consigli per il contenzioso. 4. I consigli per il contenzioso sono nominati dal consiglio e sono composti rispettivamente, per ogni grado di scuola, da tre rappresentanti dei docenti della scuola elementare, da tre rappresentanti dei docenti della scuola secondaria di primo grado, da tre rappresentanti dei docenti della scuola secondaria di secondo grado. Ogni consiglio per il contenzioso nomina al proprio interno un presidente. 5. Per ogni componente effettivo dei consigli di disciplina di cui al comma 2, lettere b) e c), e dei consigli per il contenzioso di cui al comma 4, e' nominato un componente supplente. Per la nomina dei componenti dei consigli di disciplina e dei consigli per il contenzioso rispettivamente indicati dal comma 2, lettere b) e c), e dal comma 4, dopo aver provveduto all'individuazione dei soggetti di cui all'Art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e), il consiglio nomina, quali ulteriori rappresentanti necessari alla regolare costituzione di tali organi, i primi dei non eletti nelle liste dei candidati alle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio stesso, nella rispettiva categoria di personale. L'appartenenza ad un consiglio di disciplina e' incompatibile con l'appartenenza al consiglio per il contenzioso dello stesso grado di scuola. 6. Ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento il componente del consiglio di disciplina o del consiglio per il contenzioso che risulti titolare di interesse in causa ovvero il componente dei predetti organi che abbia prestato assistenza nella causa di cui trattasi. Ciascuna delle parti, prima della formalizzazione della decisione, puo' propone al rispettivo presidente la ricusazione di uno o di piu' componenti del consiglio di disciplina o del consiglio per il contenzioso competente alla trattazione della causa. Il presidente provvede alla sostituzione del componente ricusato. 7. In caso di impedimento o di assenza del sovrintendente scolastico si applicano le - disposizioni previste dall'Art. 34 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento).