Art. 8.
               Indizione e svolgimento delle elezioni
    1. Le elezioni per la costituzione del consiglio sono indette con
determinazione  del  dirigente della struttura provinciale competente
in materia di istruzione.
    2.   Il   giorno   delle   operazioni  di  voto  e'  fissato  dal
provvedimento  di  cui  al  comma  1  per  un giorno non anteriore al
sessantesimo  giorno successivo a quello di indizione delle elezioni;
le votazioni si svolgono in un'unica giornata e di norma in un giorno
feriale dalle ore 7 alle ore 19.
    3.  Con  deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le
modalita'  per  lo  svolgimento delle elezioni e per la proclamazione
degli eletti e, in particolare per:
      a) la  formazione,  a  cura di ogni scuola, degli elenchi degli
elettori divisi per categoria;
      b) l'istituzione  di  commissioni elettorali a vari livelli con
la  partecipazione  di  personale facente parte di tutte le categorie
degli elettori;
      c) la  costituzione  dei  seggi  con la nomina dei presidenti e
degli  scrutatori,  scelti  tra  le persone facenti parte di tutte le
categorie degli elettori;
      d) la formazione delle liste e la predisposizione dei vari tipi
di scheda elettorale;
      e) le modalita' di espressione del voto e di espletamento dello
scrutinio   che,  comunque,  deve  avvenire  immediatamente  dopo  la
chiusura delle operazioni di voto;
      f) la proclamazione degli eletti;
      g) la  presentazione  di  ricorsi  con indicazione degli organi
decidenti.