Art. 8. Indizione e svolgimento delle elezioni 1. Le elezioni per la costituzione del consiglio sono indette con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione. 2. Il giorno delle operazioni di voto e' fissato dal provvedimento di cui al comma 1 per un giorno non anteriore al sessantesimo giorno successivo a quello di indizione delle elezioni; le votazioni si svolgono in un'unica giornata e di norma in un giorno feriale dalle ore 7 alle ore 19. 3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalita' per lo svolgimento delle elezioni e per la proclamazione degli eletti e, in particolare per: a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria; b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di personale facente parte di tutte le categorie degli elettori; c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti e degli scrutatori, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori; d) la formazione delle liste e la predisposizione dei vari tipi di scheda elettorale; e) le modalita' di espressione del voto e di espletamento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto; f) la proclamazione degli eletti; g) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.