Art. 9.
              Elettorato attivo e passivo dei genitori
    1.   L'elettorato   attivo   e   passivo   per   l'elezione   dei
rappresentanti  dei  genitori  degli  alunni  iscritti nelle scuole a
carattere  statale e paritarie spettano ai genitori o a coloro che ne
fanno legalmente le veci.