Art. 2. Norma finanziaria 1. Per le finalita' previste dall'art. 1, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di Euro 876.936,38, suddivisa in ragione di Euro 460.474,48 per l'anno 2002 e di Euro 416.461,90 per l'anno 2003, a carico dell'unita' previsionale di base 11.4.61.2.383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7134 (2.1.243.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 61 - servizio delle avversita' atmosferiche - con la denominazione «Contributo ai singoli produttori agricoli, ai loro consorzi, alle cooperative e loro consorzi, sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura dei rischi agricoli» e con lo stanziamento complessivo di Euro 876.936,38, suddiviso in ragione di Euro 460.474,48 per l'anno 2002 e di Euro 416.461,90 per l'anno 2003. 2. All'onere complessivo di Euro 876.936,38, suddiviso in ragione di Euro 460.474,48 per l'anno 2002 e di 416.461,90 Euro per l'anno 2003, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dalla unita' previsionale di base 11.4.61.2.383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7130 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 4 dicembre 2002 TONDO