Art. 2.
                          Norma finanziaria
    1. Per le finalita' previste dall'art. 1, comma 1, e' autorizzata
la spesa complessiva di Euro 876.936,38, suddivisa in ragione di Euro
460.474,48  per  l'anno  2002 e di Euro 416.461,90 per l'anno 2003, a
carico  dell'unita' previsionale di base 11.4.61.2.383 dello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo
7134  (2.1.243.3.10.10)  di  nuova  istituzione nel documento tecnico
allegato  ai  bilanci  medesimi  alla  rubrica n. 61 - servizio delle
avversita' atmosferiche - con la denominazione «Contributo ai singoli
produttori  agricoli,  ai  loro  consorzi,  alle  cooperative  e loro
consorzi,  sul  costo  dei  premi assicurativi pagati a copertura dei
rischi   agricoli»   e   con  lo  stanziamento  complessivo  di  Euro
876.936,38, suddiviso in ragione di Euro 460.474,48 per l'anno 2002 e
di Euro 416.461,90 per l'anno 2003.
    2. All'onere complessivo di Euro 876.936,38, suddiviso in ragione
di  Euro  460.474,48  per l'anno 2002 e di 416.461,90 Euro per l'anno
2003, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si fa
fronte  mediante  storno di pari importo dalla unita' previsionale di
base 11.4.61.2.383 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale  per  gli  anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002,
con  riferimento  al  capitolo 7130 del documento tecnico allegato ai
bilanci   medesimi,   intendendosi   corrispondentemente  ridotta  la
relativa autorizzazione di spesa.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Trieste, 4 dicembre 2002
                                TONDO