Art. 11.
          Organizzazione e funzionamento delle commissioni
    1.  Le  commissioni  provinciali  per l'artigianato hanno sede in
ogni capoluogo di provincia presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competenti per territorio.
    2.  Le  commissioni provinciali per l'artigianato, entro tre mesi
dalla  loro  costituzione,  nel rispetto delle norme di funzionamento
previste  dalla  presente  legge, si dotano di un regolamento interno
deliberato a maggioranza assoluta dei propri componenti.
    3.  Le  spese  per  il  funzionamento  e  per  le attivita' delle
commissioni   proviuciali,   dedotto   l'ammontare   dei  diritti  di
segreteria di cui al comma 5 riscossi dalle camere di commercio, sono
a  carico  della  Regione  e i rapporti tra la Regione e le camere di
commercio sono disciplinati da apposita convenzione.
    4. Le funzioni amministrative relative ai compiti istruttori e di
segreteria  inerenti  la  tenuta dell'albo delle imprese artigiane da
parte  delle  commissioni provinciali per l'artigianato sono delegate
alle camere di commercio le quali sono tenute:
      a) a  trasmettere,  entro il 30 marzo di ogni anno, alla giunta
regionale   una  relazione  sull'andamento  delle  funzioni  delegate
nell'anno precedente;
      b) a  fornire  alla  Regione  informazioni  e  dati  statistici
relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.
    5. I diritti di segreteria dovuti nella misura stabilita ai sensi
del   decreto-legge   23  dicembre  1977,  n.  973,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1978,  n.  49  (Norme per
l'aumento  delle  tariffe  riscosse  dalle  camere di commercio per i
diritti  di  segreteria)  e  successive  modificazioni,  sugli atti e
certificati   di   competenza   delle   commissioni  provinciali  per
l'artigianato, spettano alle camere di commercio.