Art. 12. Funzioni della Regione 1. La Regione puo' disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle commissioni provinciali. 2. Nel caso in cui la commissione provinciale venga a trovarsi nella impossibilita' di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate inadempienze o violazioni di legge, il presidente della giunta regionale, previa diffida, scioglie la commissione provinciale e nomina un commissario straordinario. 3. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della commissione provinciale fino alla ricostituzione della commissione stessa che deve avvenire entro sei mesi.