Art. 12.
                       Funzioni della Regione
    1.   La   Regione   puo'   disporre  ispezioni  ed  indagini  sul
funzionamento delle commissioni provinciali.
    2.  Nel  caso  in cui la commissione provinciale venga a trovarsi
nella  impossibilita'  di  funzionare o dia luogo a gravi e reiterate
inadempienze  o  violazioni  di  legge,  il  presidente  della giunta
regionale,  previa  diffida,  scioglie  la  commissione provinciale e
nomina un commissario straordinario.
    3.  Il  commissario  straordinario  esercita  tutte  le  funzioni
proprie  della commissione provinciale fino alla ricostituzione della
commissione stessa che deve avvenire entro sei mesi.