Art. 13. Composizione 1. I componenti della commissione regionale per l'artigianato sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale. 2. Essa e' composta da: a) i presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato della Liguria; b) due esperti designati dalla Regione; c) quattro esperti in materia di artigianato, designati dalle associazioni regionali artigiane presenti sul territorio di ciascuna provincia e aderenti alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie di contratti collettivi di lavoro con struttura regionale operante in Liguria. 3. Le designazioni dei componenti di cui alla lettera c) del comma 2 devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il presidente della giunta regionale provvede egualmente alla nomina dei membri gia' designati e alla costituzione della commissione regionale, salvo l'integrazione della stessa commissione a seguito delle eventuali successive designazioni. 4. Fino alla data di approvazione del regolamento di cui all'art. 15, comma 6, per la validita' delle riunioni della commissione e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computandd gli astenuti e, in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. 5. Il presidente della commissione regionale e' eletto nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nella prima votazione non si raggiunga tale maggioranza, si procede alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto presidente il piu' anziano di eta'. Successivamente e con lo stesso proce dimento viene eletto il vicepresidente. 6. La commissione regionale dura in carica cinque anni. 7. I componenti della commissione regionale decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti ed in caso di mancata partecipazione alle sedute per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. La decadenza e' pronundiata dal presidente della giunta regionale. 8. Per i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 cessati dalla carica per qualsiasi causa si provvede alla sostituzione sulla base di nuova designazione. 9. I componenti nominati in luogo di quelli cessati durano in carica fino alla scadenza della commissione. 10. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale appartenente alla categoria D nominato con il decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1.