Art. 13.
                            Composizione
    1.  I  componenti  della  commissione regionale per l'artigianato
sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.
    2. Essa e' composta da:
      a) i presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato
della Liguria;
      b) due esperti designati dalla Regione;
      c) quattro  esperti  in materia di artigianato, designati dalle
associazioni  regionali artigiane presenti sul territorio di ciascuna
provincia  e  aderenti  alle  organizzazioni  sindacali  nazionali di
categoria  firmatarie di contratti collettivi di lavoro con struttura
regionale operante in Liguria.
    3.  Le  designazioni  dei  componenti  di cui alla lettera c) del
comma  2  devono  pervenire  alla  Regione  entro trenta giorni dalla
richiesta.   Trascorso   tale  termine  il  presidente  della  giunta
regionale provvede egualmente alla nomina dei membri gia' designati e
alla  costituzione  della commissione regionale, salvo l'integrazione
della   stessa  commissione  a  seguito  delle  eventuali  successive
designazioni.
    4. Fino alla data di approvazione del regolamento di cui all'art.
15,  comma  6,  per  la validita' delle riunioni della commissione e'
necessaria  la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le
deliberazioni  devono  essere  adottate  a  maggioranza  dei presenti
computandd  gli  astenuti  e,  in caso di parita' di voti, prevale il
voto del presidente.
    5.  Il  presidente  della  commissione  regionale e' eletto nella
seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora
nella  prima  votazione non si raggiunga tale maggioranza, si procede
alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto
il  maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto presidente il
piu'  anziano  di eta'. Successivamente e con lo stesso proce dimento
viene eletto il vicepresidente.
    6. La commissione regionale dura in carica cinque anni.
    7. I componenti della commissione regionale decadono dalla carica
in  caso  di  perdita  dei requisiti prescritti ed in caso di mancata
partecipazione   alle  sedute  per  tre  riunioni  consecutive  senza
giustificato motivo. La decadenza e' pronundiata dal presidente della
giunta regionale.
    8.  Per  i  componenti  di  cui  alle lettere b) e c) del comma 2
cessati   dalla   carica   per   qualsiasi  causa  si  provvede  alla
sostituzione sulla base di nuova designazione.
    9.  I  componenti  nominati  in luogo di quelli cessati durano in
carica fino alla scadenza della commissione.
    10.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte da un funzionario
regionale  appartenente  alla categoria D nominato con il decreto del
presidente della giunta regionale di cui al comma 1.