Art. 14. F u n z i o n i 1. La commissione regionale per l'artigianato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli indirizzi della Regione: a) decide in via amministrativa sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione, sospensione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane; b) svolge attivita' di documentazione, di studio e di informazione nonche' di periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le potenzialita' dell'artigianato in Liguria avvalendosi dell'osservatorio regionale dell'artigianato; c) esprime pareri in merito alla programmazione e legislazione regionale in materia di artigianato; d) coordina l'attivita' e le iniziative delle commissioni provinciali per l'artigianato mediante la fissazione di criteri omogenei per la tenuta dell'albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al registro delle imprese nonche' mediante l'emanazione di direttive ed il rilascio di pareri; e) formula propoate alla giunta regionale, comprese quelle di tipo promozionale, rivolte alla tutela, valorizzazione sviluppo dell'artigianato, in particolare di quello artistico, anche in collaborazione con le commissioni provinciali per l'artigianato; f) provvede in ordine ad ogni altro compito attribuitole dalla legge; g) provvede agli adempimenti di cui all'Art. 51 per la valorizzazione e la tutela delle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualita'; h) attribuisce la qualifica di «Maestro artigiano» di cui all'art. 55 previo accertamento del possesso dei requisiti. 2. Per le attivita' di cui alla lettera g) del comma 1 la commissione regionale puo' avvalersi delle camere di commercio.