Art. 14.
                           F u n z i o n i
    1.  La  commissione regionale per l'artigianato, sulla base delle
disposizioni  di  legge  vigenti e nel rispetto degli indirizzi della
Regione:
      a) decide in via amministrativa sui ricorsi proposti avverso le
decisioni  delle commissioni provinciali per l'artigianato in materia
di  iscrizione,  modificazione, sospensione e cancellazione dall'albo
provinciale delle imprese artigiane;
      b) svolge   attivita'   di   documentazione,  di  studio  e  di
informazione nonche' di periodiche indagini conoscitive e rilevazioni
statistiche  sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le
potenzialita'     dell'artigianato     in     Liguria     avvalendosi
dell'osservatorio regionale dell'artigianato;
      c) esprime  pareri in merito alla programmazione e legislazione
regionale in materia di artigianato;
      d) coordina  l'attivita'  e  le  iniziative  delle  commissioni
provinciali  per  l'artigianato  mediante  la  fissazione  di criteri
omogenei per la tenuta dell'albo delle imprese artigiane e per la sua
armonizzazione  con  le procedure attinenti al registro delle imprese
nonche' mediante l'emanazione di direttive ed il rilascio di pareri;
      e) formula  propoate  alla giunta regionale, comprese quelle di
tipo  promozionale,  rivolte  alla  tutela,  valorizzazione  sviluppo
dell'artigianato,  in  particolare  di  quello  artistico,  anche  in
collaborazione con le commissioni provinciali per l'artigianato;
      f) provvede  in ordine ad ogni altro compito attribuitole dalla
legge;
      g) provvede   agli  adempimenti  di  cui  all'Art.  51  per  la
valorizzazione e la tutela delle lavorazioni artistiche, tradizionali
e tipiche di qualita';
      h) attribuisce  la  qualifica  di  «Maestro  artigiano»  di cui
all'art. 55 previo accertamento del possesso dei requisiti.
    2.  Per  le  attivita'  di  cui  alla  lettera  g) del comma 1 la
commissione regionale puo' avvalersi delle camere di commercio.