Art. 15. Organizzazione e strutture 1. La commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la Regione. 2. Per le funzioni di segreteria e i compiti tecnico-amministrativi la commissione regionale si avvale della struttura regionale competente per materia ai sensi delle norme sull'ordinamento degli uffici regionali. Il segretario della commissione dipende funzionalmente dal presidente della commissione per quanto attiene i compiti della commissione stessa. 3. Le spese per il funzionamento e l'attivita' della commissione regionale sono a carico della Regione. La giunta regionale, ove occorra, puo' procedere per tali spese a mezzo di un funzionario delegato ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia. 4. La commissione regionale predispone entro il 30 settembre di ogni anno un programma annuale di attivita' che viene approvato dalla giunta regionale. Tale programma comprende anche le attivita' dell'osservatorio regionale dell'artigianato di cui all'Art. 36, nonche' le previsioni di spesa per il funzionamento e lo svolgimento delle attivita' della commissione regionale relative all'esercizio finanziario dell'anno cui fa riferimento il programma. 5. Entro il 31 marzo di ogni anno la commissione regionale presenta alla giunta regionale il consuntivo dell'attivita' svolta nell'anno precedente. 6. La commissione regionale, entro tre mesi dalla sua prima costituzione, nel rispetto delle norme di funzionamento previste dalla presente legge, si dota di un regolamento interno deliberato a maggioranza assoluta dei propri componenti.