Art. 15.
                     Organizzazione e strutture
    1.  La  commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la
Regione.
    2.    Per    le    funzioni    di    segreteria   e   i   compiti
tecnico-amministrativi  la  commissione  regionale  si  avvale  della
struttura  regionale  competente  per  materia  ai  sensi delle norme
sull'ordinamento   degli   uffici   regionali.  Il  segretario  della
commissione  dipende  funzionalmente dal presidente della commissione
per quanto attiene i compiti della commissione stessa.
    3.  Le spese per il funzionamento e l'attivita' della commissione
regionale  sono  a  carico  della  Regione.  La giunta regionale, ove
occorra,  puo'  procedere  per  tali  spese a mezzo di un funzionario
delegato ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia.
    4.  La  commissione regionale predispone entro il 30 settembre di
ogni anno un programma annuale di attivita' che viene approvato dalla
giunta   regionale.  Tale  programma  comprende  anche  le  attivita'
dell'osservatorio  regionale  dell'artigianato  di  cui  all'Art. 36,
nonche'  le previsioni di spesa per il funzionamento e lo svolgimento
delle  attivita'  della  commissione regionale relative all'esercizio
finanziario dell'anno cui fa riferimento il programma.
    5.  Entro  il  31  marzo  di  ogni  anno la commissione regionale
presenta  alla  giunta  regionale il consuntivo dell'attivita' svolta
nell'anno precedente.
    6.  La  commissione  regionale,  entro  tre  mesi dalla sua prima
costituzione,  nel  rispetto  delle  norme  di funzionamento previste
dalla  presente legge, si dota di un regolamento interno deliberato a
maggioranza assoluta dei propri componenti.