Art. 16. Funzioni della Regione 1. Nel caso in cui la commissione venga a trovarsi nella impossibilita' di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate inadempienze o violazioni di legge, il presidente della giunta regionale, previa diffida, scioglie la commissione stessa e nomina un commissario straordinario. 2. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della commissione regionale fino alla sua ricostituzione che deve avvenire entro sei mesi dalla data di nomina del commissario.