Art. 16.
                       Funzioni della Regione
    1.  Nel  caso  in  cui  la  commissione  venga  a  trovarsi nella
impossibilita'  di  funzionare  o  dia  luogo  a  gravi  e  reiterate
inadempienze  o  violazioni  di  legge,  il  presidente  della giunta
regionale, previa diffida, scioglie la commissione stessa e nomina un
commissario straordinario.
    2.  Il  commissario  straordinario  esercita  tutte  le  funzioni
proprie  della commissione regionale fino alla sua ricostituzione che
deve avvenire entro sei mesi dalla data di nomina del commissario.