Art. 17.
                        Istituzione dell'albo
    1.  Sono  istituiti  presso  le  camere  di commercio, industria,
artigianato   e   agricoltura  gli  albi  provinciali  delle  imprese
artigiane con la loro separata sezione cui sono iscritti i consorzi e
le societa' consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra
imprese artigiane.
    2. Le imprese artigiane aventi i requisiti di cui agli articoli 5
e  6 della presente legge nonche' i consorzi e le societa' consortili
anche  in  forma di cooperativa aventi i requisiti di cui all'Art. 7,
sono  tenuti ad iscriversi, rispettivamente, all'albo di cui al primo
comma e alla sua separata sezione.
    3.  L'impresa  costituita  ed  esercitata  in forma di societa' a
responsabilita' limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui
alla  presente  legge  e con gli scopi di cui al comma 1 dell'Art. 5,
presenti  domanda  alla commissione provinciale di cui all'Art. 8, ha
diritto   al   riconoscimento   della  qualifica  artigiana  ed  alla
conseguente   iscrizione   nell'albo   provinciale,   sempre  che  la
maggioranza  dei  soci,  ovvero  uno  nel caso di due soci, svolga in
prevalenza  lavoro personale anche manuale, nel processo produttivo e
detenga   la   maggioranza   del  capitale  sociale  e  degli  organi
deliberanti della societa'.
    4. In caso di invalidita', di morte o di intervenuta sentenza che
dichiari    l'interdizione   o   l'inabilitazione   dell'imprenditore
artigiano,   la  relativa  impresa  puo'  conservare,  su  richiesta,
l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, anche in mancanza di uno dei
requisiti previsti all'Art. 4 per un periodo massimo di cinque anni o
fino  al  compimento  della maggiore eta' dei figli minorenni, sempre
che  l'esercizio  dell'impresa  venga  assunto dal coniuge, dai figli
maggiorenni  o  minori  emancipati  o  dal tutore dei figli minorenni
dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
    5.  Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo
del  venti  per  cento  e  per  un  periodo  non superiore a tre mesi
nell'anno,  i  limiti  di  cui  al  comma  1  dell'Art. 6, mantengono
l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 del presente articolo.
    6.  Per la vendita nei locali produzione, o ad essi contigui, dei
beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di
quanto  strettamente  occorrente  all'esecuzione  dell'opera  o  alla
prestazione  del  servizio  commessi,  non  si applicano alle imprese
artigiane   iscritte   all'albo   di  cui  al  presente  articolo  le
disposizioni vigenti in materia di esercizio di attivita' commerciali
di intermediazione di vendita e di orario di vendita.
    7.  Nessuna  impresa  puo'  adottare,  quale  ditta  o  insegna o
marchio,    una    denominazione   in   cui   ricorrano   riferimenti
all'artigianato,  se essa non e' iscritta all'albo di cui al comma 1;
lo  stesso  divieto  vale per i consorzi e le societa' consortili fra
imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
    8. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo
e' inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'Art. 23.
    9.  E'  garantito  lo  scambio  gratuito  dei dati in materia nei
confronti  della  Regione  e  delle altre pubbliche amministrazioni e
della FI.L.S.E. S.p.a.
    10.  La  commissione  regionale  e le commissioni provinciali per
l'artigianato trattano, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675
(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati  personali),  anche  con  l'ausilio  di mezzi elettronici i dati
raccolti,  ivi  compresa la loro comunicazione e la diffusione, anche
in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.