Art. 18. Domanda di iscrizione all'albo 1. Tutte le imprese artigiane, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita' o di acquisizione dei requisiti di legge, devono presentare alla commissione provinciale per l'artigianato della provincia dove ha sede l'impresa domanda di iscrizione all'albo anche per via telematica o su supporto informatico e corredata delle eventuali autocertificazioni secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. 2. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda la commissione provinciale ne invia copia al comune sede dell'impresa con la richiesta di provvedere agli atti di istruttoria e di certificazione ai sensi della lettera a) quarto comma dell'Art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'Art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382). 3. La commissione provinciale puo' provvedere all'iscrizione d'ufficio nell'albo, previa convocazione per audizioni degli interessati che possono farsi assistere, anche tramite delega, dalle associazioni sindacali di categoria o da persona di fiducia. 4. Il comune invia gli atti di cui al comma 2 alla commissione provinciale entro venticinque giorni dal ricevimento della richiesta trascorsi inutilmente i quali la commissione stessa provvede direttamente agli adempimenti istruttori. 5. La commissione provinciale, verificata la sussistenza dei requisiti, anche in assenza dell'istruttoria comunale e sulla base degli elementi acquisiti direttamente, delibera l'iscrizione all'albo o il rigetto dell'istanza. 6. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione decorrono dalla data di inizio dell'attivita' artigiana, come determinata dalla commissione provinciale per l'artigianato. 7. La decisione della commissione provinciale e' notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa; la decisione della commissione provinciale deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta. 8. Entro lo stesso termine di cui al comma 2 la commissione provinciale da' comunicazione della pervenuta domanda alla camera di commercio ai fini della annotazione nel registro delle imprese. La commissione provinciale comunica altresi' alla camera di commercio le denunce di cui all'Art. 19.