Art. 18.
                   Domanda di iscrizione all'albo
    1.  Tutte le imprese artigiane, entro trenta giorni dalla data di
inizio  dell'attivita'  o  di  acquisizione  dei  requisiti di legge,
devono  presentare  alla  commissione  provinciale  per l'artigianato
della provincia dove ha sede l'impresa domanda di iscrizione all'albo
anche  per via telematica o su supporto informatico e corredata delle
eventuali  autocertificazioni  secondo  quanto previsto dalla vigente
normativa in materia.
    2.   Entro   dieci   giorni  dal  ricevimento  della  domanda  la
commissione  provinciale  ne  invia copia al comune sede dell'impresa
con  la  richiesta  di  provvedere  agli  atti  di  istruttoria  e di
certificazione  ai  sensi  della lettera a) quarto comma dell'Art. 63
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione  della  delega  di  cui  all'Art. 1 della legge 22 luglio
1975, n. 382).
    3.  La  commissione  provinciale  puo'  provvedere all'iscrizione
d'ufficio   nell'albo,   previa   convocazione  per  audizioni  degli
interessati  che possono farsi assistere, anche tramite delega, dalle
associazioni sindacali di categoria o da persona di fiducia.
    4.  Il  comune  invia gli atti di cui al comma 2 alla commissione
provinciale  entro venticinque giorni dal ricevimento della richiesta
trascorsi   inutilmente   i  quali  la  commissione  stessa  provvede
direttamente agli adempimenti istruttori.
    5.  La  commissione  provinciale,  verificata  la sussistenza dei
requisiti,  anche  in  assenza dell'istruttoria comunale e sulla base
degli elementi acquisiti direttamente, delibera l'iscrizione all'albo
o il rigetto dell'istanza.
    6.  Gli  effetti costitutivi dell'iscrizione decorrono dalla data
di   inizio   dell'attivita'   artigiana,   come   determinata  dalla
commissione provinciale per l'artigianato.
    7.  La  decisione  della  commissione  provinciale  e' notificata
all'interessato  entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione  della
domanda.  La  mancata  notificazione  entro  tale  termine  vale come
accoglimento  della  domanda  stessa;  la decisione della commissione
provinciale  deve  essere  motivata nel caso che la domanda non venga
accolta.
    8.  Entro  lo  stesso  termine  di  cui al comma 2 la commissione
provinciale  da' comunicazione della pervenuta domanda alla camera di
commercio  ai  fini  della annotazione nel registro delle imprese. La
commissione provinciale comunica altresi' alla camera di commercio le
denunce di cui all'Art. 19.