Art. 19.
Denunce  di modificazione di sospensione e di cessazione di attivita'
                              artigiana
    1.  I  soggetti  di  cui  all'Art.  17,  comma  2,  sono tenuti a
denunciare  le  modificazioni  nello  stato  di  fatto  e  di diritto
dell'impresa,  la  sospensione  e  la cessazione dell'attivita' entro
trenta   giorni   dal   verificarsi   dell'evento   alla  commissione
provinciale per l'artigianato della provincia dove ha sede l'impresa.