Art. 19. Denunce di modificazione di sospensione e di cessazione di attivita' artigiana 1. I soggetti di cui all'Art. 17, comma 2, sono tenuti a denunciare le modificazioni nello stato di fatto e di diritto dell'impresa, la sospensione e la cessazione dell'attivita' entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento alla commissione provinciale per l'artigianato della provincia dove ha sede l'impresa.