Art. 2.
               Beneficiari degli interventi regionali
    1.  Sono  ammessi  ai  benefici  della presente legge, le imprese
singole,  i  consorzi  e  la  societa'  consortili, anche in forma di
cooperativa.
    2.  L'imprenditore  e  l'impresa  artigiana  devono  possedere  i
requisiti e i limiti dimensionali di cui agli articoli 4, 5 e 6 della
presente legge.
    3.  Gli  interventi finanziari, al fine di favorire la nascita di
nuove imprese artigiane, sono disposti anche a favore di soggetti che
ottengano  l'iscrizione  al  competente albo provinciale entro dodici
mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento.
    4.  Le  provvidenze  possono  essere disposte a favore di imprese
aventi  una  sede  operativa  in  Liguria e che riguardino iniziative
realizzate in tale ambito territoriale.