Art. 2. Beneficiari degli interventi regionali 1. Sono ammessi ai benefici della presente legge, le imprese singole, i consorzi e la societa' consortili, anche in forma di cooperativa. 2. L'imprenditore e l'impresa artigiana devono possedere i requisiti e i limiti dimensionali di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge. 3. Gli interventi finanziari, al fine di favorire la nascita di nuove imprese artigiane, sono disposti anche a favore di soggetti che ottengano l'iscrizione al competente albo provinciale entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento. 4. Le provvidenze possono essere disposte a favore di imprese aventi una sede operativa in Liguria e che riguardino iniziative realizzate in tale ambito territoriale.