Art. 20.
                       Cancellazione dall'albo
    1. Le commissioni provinciali per l'artigianato, sulla base delle
denunce  di  cui  all'Art.  19  dispongono la cancellazione dall'albo
delle  imprese  artigiane  che  abbiano  cessato la propria attivita'
ovvero   abbiano  perduto  i  requisiti  necessari  per  l'iscrizione
all'albo  medesimo fatta salva la facolta' dell'impresa di conservare
su  richiesta  l'iscrizione all'albo nei casi e nei modi previsti dal
comma 4 dell'Art. 17.
    2.  La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto
dalla data di cessazione dell'attivita' o dalla perdita dei requisiti
cosi'   come   accertato   dalla   deliberazione   della  commissione
provinciale per l'artigianato.
    3. Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni
in    favore   delle   imprese   artigiane   e   qualsiasi   pubblica
amministrazione  interessata  che  nell'esercizio delle loro funzioni
riscontrino  l'inesistenza  di uno dei requisiti di cui agli articoli
4,  5,  e  6  nei  riguardi  di  imprese  iscritte  all'albo ne danno
comunicazione  alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini
degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni in merito che
devono  comunque  essere  assunte  entro  sessanta giorni e che fanno
stato  ad  ogni effetto. Le decisioni della commissione devono essere
trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.
    4.  Le  commissioni  provinciali  provvedono  alla  cancellazione
d'ufficio dall'albo a seguito della perdita da parte dell'impresa dei
requisiti  di  cui all'Art. 5 previa convocazione per l'audizione dei
soggetti  interessati  che  possono  farsi  assistere o rappresentare
dalle  associazioni  sindacali  di  categoria o da persona di propria
fiducia.