Art. 20. Cancellazione dall'albo 1. Le commissioni provinciali per l'artigianato, sulla base delle denunce di cui all'Art. 19 dispongono la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane che abbiano cessato la propria attivita' ovvero abbiano perduto i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo medesimo fatta salva la facolta' dell'impresa di conservare su richiesta l'iscrizione all'albo nei casi e nei modi previsti dal comma 4 dell'Art. 17. 2. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attivita' o dalla perdita dei requisiti cosi' come accertato dalla deliberazione della commissione provinciale per l'artigianato. 3. Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che nell'esercizio delle loro funzioni riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, e 6 nei riguardi di imprese iscritte all'albo ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni in merito che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione. 4. Le commissioni provinciali provvedono alla cancellazione d'ufficio dall'albo a seguito della perdita da parte dell'impresa dei requisiti di cui all'Art. 5 previa convocazione per l'audizione dei soggetti interessati che possono farsi assistere o rappresentare dalle associazioni sindacali di categoria o da persona di propria fiducia.