Art. 21.
         Separata sezione dell'albo delle imprese artigiane
    1.  Per  l'iscrizione,  la  modificazione,  la  sospensione  e la
cancellazione   da   effettuare   nella  separata  sezione  dell'albo
provinciale  delle  imprese  artigiane  si  applicano le disposizioni
degli articoli 18, 19 e 20 in quanto compatibili.
    2.  Le  relative domande e denunce devono essere presentate dagli
amministratori  che  hanno  la  rappresentanza  del consorzio o della
societa' consortile.