Art. 21. Separata sezione dell'albo delle imprese artigiane 1. Per l'iscrizione, la modificazione, la sospensione e la cancellazione da effettuare nella separata sezione dell'albo provinciale delle imprese artigiane si applicano le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20 in quanto compatibili. 2. Le relative domande e denunce devono essere presentate dagli amministratori che hanno la rappresentanza del consorzio o della societa' consortile.