Art. 22.
                            R i c o r s i
    1.  Contro  le  deliberazioni  delle  commissioni provinciali per
l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione
dall'albo   delle   imprese  artigiane  e'  ammesso  ricorso  in  via
amministrativa  alla  commissione  regionale  per l'artigianato entro
sessanta  giorni  dalla notifica della deliberazione stessa, anche da
parte  di  eventuali  terzi interessati degli ispettorati del lavoro,
degli   enti  erogatori  di  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
artigiane e di qualsiasi pubblica amministrazione interessata.
    2.   Il   ricorso   contro  le  deliberazioni  delle  commissioni
provinciali per l'artigianato non sospende l'esercizio dell'attivita'
artigiana.
    3. I ricorsi in via amministrativa alla commissione regionale per
l'artigianato  sono  regolati  dalle norme del decreto del Presidente
della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.  1199 (semplificazione dei
procedimenti  in  materia  di  ricorsi  amministrativi)  e successive
modificazioni;  decorso  il  termine  di novanta giorni dalla data di
presentazione    del   ricorso   alla   commissione   regionale   per
l'artigianato,  senza  che  sia  stata  comunicata  la  decisione, il
ricorso  si  intende  respinto  a  tutti  gli  effetti  e  contro  il
provvedimento impugnato e' esperibile ricorso al tribunale competente
per territorio.
    4.   Le  commissioni  provinciali  per  l'artigianato  provvedono
d'ufficio   a   eseguire   le   iscrizioni,  le  modificazioni  e  le
cancellazioni  conseguenti alle decisioni della commissione regionale
per   l'artigianato  entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  della
relativa comunicazione.