Art. 22. R i c o r s i 1. Contro le deliberazioni delle commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane e' ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte di eventuali terzi interessati degli ispettorati del lavoro, degli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e di qualsiasi pubblica amministrazione interessata. 2. Il ricorso contro le deliberazioni delle commissioni provinciali per l'artigianato non sospende l'esercizio dell'attivita' artigiana. 3. I ricorsi in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato sono regolati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) e successive modificazioni; decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso alla commissione regionale per l'artigianato, senza che sia stata comunicata la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato e' esperibile ricorso al tribunale competente per territorio. 4. Le commissioni provinciali per l'artigianato provvedono d'ufficio a eseguire le iscrizioni, le modificazioni e le cancellazioni conseguenti alle decisioni della commissione regionale per l'artigianato entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.