Art. 23.
                 Sanzioni amministrative pecuniarie
    1.  Ai  trasgressori  delle  disposizioni previste dalla presente
legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
      a) da  Euro 260,00 a Euro 1.030,00 in caso di omessa iscrizione
all'albo;  in  caso di omessa denuncia di cessazione di attivita'; in
caso  di  omessa denuncia di perdita di uno dei requisiti di cui agli
articoli 4, 5, e 6;
      b) da   Euro   25,00   a  Euro  130,00  in  caso  di  ritardata
presentazione  non  oltre  il  sessantesimo  giorno della denuncia di
inizio o di cessazione di attivita' o di perdita di uno dei requisiti
di cui agli articoli 4, 5 e 6;
      c) da  Euro  20,00  a Euro 100,00 in caso di omessa denuncia di
modificazione  nello  stato di fatto, o di sospensione dell'attivita'
dell'impresa  artigiana, o di presentazione di tali denuncie oltre il
sessantesimo giorno successivo alla data dell'evento;
      d) da  Euro 1.550,00 a Euro 2.580,00 in caso di uso quale ditta
o insegna o marchio di una denominazione in cui ricorrano riferimenti
all'artigianato   da   parte  di  impresa  di  consorzio  o  societa'
consortile  non  iscritti  all'albo  o  alla  separata  sezione dello
stesso.
    2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui  al  presente  articolo  si osserva la legge regionale 2 dicembre
1982,  n.  45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie  di competenza della Regione o di enti da essa individuati
delegati o sub-delegati).
    3.   Le   funzioni   inerenti   l'applicazione   delle   sanzioni
amministrative  stabilite  dal  presente  articolo  sono  delegate ai
comuni  nel  cui territorio sono accertate le trasgressioni e ad essi
spettano  i  proventi  conseguenti  all'applicazione  delle  sanzioni
amministrative di cui al comma 1.
    4.   Le   funzioni   inerenti   l'applicazione   delle   sanzioni
amministrative  previste dall'Art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n.
122, e successive modificazioni (Disposizioni in materia di sicurezza
della   circolazione   stradale   e   disciplina   dell'attivita'  di
autoriparazione)  sono  delegate  alle  camere di commercio e ad esse
spettano i proventi conseguenti all'applicazione delle sanzioni.