Art. 23. Sanzioni amministrative pecuniarie 1. Ai trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da Euro 260,00 a Euro 1.030,00 in caso di omessa iscrizione all'albo; in caso di omessa denuncia di cessazione di attivita'; in caso di omessa denuncia di perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, e 6; b) da Euro 25,00 a Euro 130,00 in caso di ritardata presentazione non oltre il sessantesimo giorno della denuncia di inizio o di cessazione di attivita' o di perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6; c) da Euro 20,00 a Euro 100,00 in caso di omessa denuncia di modificazione nello stato di fatto, o di sospensione dell'attivita' dell'impresa artigiana, o di presentazione di tali denuncie oltre il sessantesimo giorno successivo alla data dell'evento; d) da Euro 1.550,00 a Euro 2.580,00 in caso di uso quale ditta o insegna o marchio di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato da parte di impresa di consorzio o societa' consortile non iscritti all'albo o alla separata sezione dello stesso. 2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si osserva la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati delegati o sub-delegati). 3. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dal presente articolo sono delegate ai comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni e ad essi spettano i proventi conseguenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1. 4. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'Art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione) sono delegate alle camere di commercio e ad esse spettano i proventi conseguenti all'applicazione delle sanzioni.