Art. 24. Attivita' di estetista 1. L'attivita' di estetista e' esercitata nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attivita' di estetista e del regolamento comunale di cui all'Art. 27). 2. E' esclusa dall'attivita' di estetista qualsiasi prestazione a finalita' terapeutica.