Art. 24.
                       Attivita' di estetista
    1.  L'attivita'  di  estetista  e'  esercitata nel rispetto delle
norme  stabilite  dalla  legge  4  gennaio  1990,  n.  1  (Disciplina
dell'attivita'  di  estetista  e  del  regolamento  comunale  di  cui
all'Art. 27).
    2. E' esclusa dall'attivita' di estetista qualsiasi prestazione a
finalita' terapeutica.