Art. 25.
             Autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
    1.  L'esercizio  dell'attivita'  di  estetista  e' subordinato al
rilascio  di  apposita  autorizzazione  comunale  e  al  possesso dei
requisiti  professionali  di  cui  alla legge n. 1/1990. A tal fine i
soggetti  interessati  presentano  istanza  al  comune competente per
territorio.
    2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dal  sindaco  entro novanta
giorni  dalla  presentazione dell'istanza dell'interessato sentita la
commissione  di  cui  all'Art.  28  e a seguito dell'accertamento dei
requisiti  igienico-sanitari  dei  locali  adibiti  allo  svolgimento
dell'attivita'  da parte dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio.
    3.   Qualora   non  sussistano  i  presupposti  per  il  rilascio
dell'autorizzazione il diniego della medesima opportunamente motivato
e'  comunicato  all'interessato  entro novanta giorni dalla richiesta
con  indicazione  del  termine  e  dell'autorita'  cui  e'  possibile
ricorrere.
    4. Per il trasferimento dell'attivita' di estetista in altra sede
nell'ambito  del  territorio comunale il titolare dell'autorizzazione
presenta apposita istanza al comune che provvede ai sensi dei commi 2
e 3.
    5.  Sono  assoggettati  all'autorizzazione  le  prestazioni  ed i
trattamenti  di cui all'Art. 1 della legge n. 1/1990, compresi quelli
svolti  presso  alberghi, palestre, club, circoli privati e centri di
abbronzatura  e  di  dimagrimento,  profumerie  ed in qualsiasi altro
luogo,  anche  se  effettuati  a titolo gratuito o in connessione con
iniziative promozionali.