Art. 25. Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' 1. L'esercizio dell'attivita' di estetista e' subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale e al possesso dei requisiti professionali di cui alla legge n. 1/1990. A tal fine i soggetti interessati presentano istanza al comune competente per territorio. 2. L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza dell'interessato sentita la commissione di cui all'Art. 28 e a seguito dell'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti allo svolgimento dell'attivita' da parte dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. 3. Qualora non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione il diniego della medesima opportunamente motivato e' comunicato all'interessato entro novanta giorni dalla richiesta con indicazione del termine e dell'autorita' cui e' possibile ricorrere. 4. Per il trasferimento dell'attivita' di estetista in altra sede nell'ambito del territorio comunale il titolare dell'autorizzazione presenta apposita istanza al comune che provvede ai sensi dei commi 2 e 3. 5. Sono assoggettati all'autorizzazione le prestazioni ed i trattamenti di cui all'Art. 1 della legge n. 1/1990, compresi quelli svolti presso alberghi, palestre, club, circoli privati e centri di abbronzatura e di dimagrimento, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuati a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali.