Art. 26.
Criteri  per  la  distribuzione  sul  territorio  degli  esercizi  di
                              estetista
    1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con
le  effettive  esigenze  dell'utenza  i  comuni,  nel  rispetto della
legislazione  statale  e  dei  criteri previsti dalla presente legge,
disciplinano  la  distribuzione  degli esercizi di estetista mediante
l'adozione dei regolamenti di cui all'Art. 27.