Art. 26. Criteri per la distribuzione sul territorio degli esercizi di estetista 1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze dell'utenza i comuni, nel rispetto della legislazione statale e dei criteri previsti dalla presente legge, disciplinano la distribuzione degli esercizi di estetista mediante l'adozione dei regolamenti di cui all'Art. 27.