Art. 27. Regolamenti comunali 1. Al fine di disciplinare organicamente l'attivita' di estetista i comuni adottano regolamenti che indicano: a) i criteri per consentire una adeguata distribuzione degli esercizi sul territorio; b) le caratteristiche dei locali impiegati nell'esercizio dell'attivita' di estetista; c) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali deve essere svolta l'attivita' di estetista, delle relative apparecchiature, ai sensi dell'Art. 10, comma 1 della legge n. 1/1990, nonche' le norme sanitarie e di sicurezza che gli addetti devono rispettare; le modalita' che devono essere osservate per l'espletamento dell'attivita'; d) le condizioni che debbono essere rispettate per esercitare l'attivita' di estetista presso il domicilio dell'esercente o in apposita sede designata dal committente; e) le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e al trasferimento dell'attivita' di estetista da parte del comune con l'indicazione dei documenti che debbono essere presentati a corredo dell'istanza; f) la disciplina degli orari, della pubblicita', delle tariffe professionali ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi tenendo conto delle disposizioni vigenti; g) le modalita' di designazione dei rappresentanti del settore estetico nella commissione di cui all'Art. 28; h) le procedure da rispettare in caso di subingresso per cessione dell'azienda o per causa di morte, ovvero di rinuncia all'esercizio dell'attivita'; i) i casi in cui debba farsi luogo alla modificazione od integrazione della originaria autorizzazione e le relative modalita'. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni adottano i regolamenti di cui al comma 1 sentito il parere della commissione di cui all'Art. 28 ove a cio' non abbiano gia' provveduto in base alla previgente normativa.