Art. 27.
                        Regolamenti comunali
    1. Al fine di disciplinare organicamente l'attivita' di estetista
i comuni adottano regolamenti che indicano:
      a) i  criteri  per  consentire una adeguata distribuzione degli
esercizi sul territorio;
      b) le   caratteristiche  dei  locali  impiegati  nell'esercizio
dell'attivita' di estetista;
      c) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei
quali  deve  essere  svolta  l'attivita' di estetista, delle relative
apparecchiature,  ai  sensi  dell'Art.  10,  comma  1  della legge n.
1/1990,  nonche'  le  norme  sanitarie e di sicurezza che gli addetti
devono  rispettare;  le  modalita'  che  devono  essere osservate per
l'espletamento dell'attivita';
      d) le  condizioni  che debbono essere rispettate per esercitare
l'attivita'  di  estetista  presso  il  domicilio dell'esercente o in
apposita sede designata dal committente;
      e) le    modalita'    per   il   rilascio   dell'autorizzazione
all'esercizio e al trasferimento dell'attivita' di estetista da parte
del  comune  con  l'indicazione  dei  documenti  che  debbono  essere
presentati a corredo dell'istanza;
      f) la  disciplina degli orari, della pubblicita', delle tariffe
professionali  ed  il  calendario  dei  giorni di apertura e chiusura
degli esercizi tenendo conto delle disposizioni vigenti;
      g) le  modalita' di designazione dei rappresentanti del settore
estetico nella commissione di cui all'Art. 28;
      h) le  procedure  da  rispettare  in  caso  di  subingresso per
cessione  dell'azienda  o  per  causa  di  morte,  ovvero di rinuncia
all'esercizio dell'attivita';
      i) i  casi  in  cui  debba  farsi  luogo  alla modificazione od
integrazione della originaria autorizzazione e le relative modalita'.
    2.  Entro  sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i
comuni  adottano  i  regolamenti  di cui al comma 1 sentito il parere
della  commissione  di  cui  all'Art.  28 ove a cio' non abbiano gia'
provveduto in base alla previgente normativa.