Art. 28. Composizione e funzioni della commissione comunale 1. Ai fini della presente legge i tre rappresentanti delle categorie artigiane in seno alle commissioni comunali di cui all'Art. 2-bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attivita' di barbiere parrucchiere ed affini), e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere espressione del settore estetico. 2. La commissione comunale cosi' composta esprime parere obbligatorio non vincolante sul regolamento di cui all'Art. 27 e sul rilascio delle autorizzazioni.