Art. 28.
         Composizione e funzioni della commissione comunale
    1.  Ai  fini  della  presente  legge  i  tre rappresentanti delle
categorie artigiane in seno alle commissioni comunali di cui all'Art.
2-bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attivita'
di  barbiere  parrucchiere  ed affini), e successive modificazioni ed
integrazioni, devono essere espressione del settore estetico.
    2.   La   commissione  comunale  cosi'  composta  esprime  parere
obbligatorio  non vincolante sul regolamento di cui all'Art. 27 e sul
rilascio delle autorizzazioni.