Art. 29.
                      Norme igienico-sanitarie
    1.  Al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del
servizio  le  aziende  sanitarie  locali  competenti  per  territorio
controllano  i  requisiti  igienico-sanitari dei locali ove si svolge
l'attivita'  di  estetista  e  accertano  l'idoneita' sanitaria degli
operatori addetti.
    2.  I  relativi  rapporti  sono  inviati al comune competente per
territorio per l'adozione dei provvedimenti di cui all'Art. 33, comma
2, o l'irrogazione delle sanzioni di cui all'Art. 31.
    3.  Nei  locali dove viene svolta l'attivita' deve essere affisso
in  modo  visibile  al  pubblico  un avviso in conformita' al modello
approvato  dalla  Regione che richiami l'attenzione dell'utente sulle
possibili  controindicazioni di determinate prestazioni estetiche nei
confronti di particolari soggetti.