Art. 29. Norme igienico-sanitarie 1. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio le aziende sanitarie locali competenti per territorio controllano i requisiti igienico-sanitari dei locali ove si svolge l'attivita' di estetista e accertano l'idoneita' sanitaria degli operatori addetti. 2. I relativi rapporti sono inviati al comune competente per territorio per l'adozione dei provvedimenti di cui all'Art. 33, comma 2, o l'irrogazione delle sanzioni di cui all'Art. 31. 3. Nei locali dove viene svolta l'attivita' deve essere affisso in modo visibile al pubblico un avviso in conformita' al modello approvato dalla Regione che richiami l'attenzione dell'utente sulle possibili controindicazioni di determinate prestazioni estetiche nei confronti di particolari soggetti.