Art. 3. Coordinamento e attuazione degli interventi 1. La Regione Liguria esercita la programmazione l'attuazione ed il controllo degli interventi a favore dell'artigianato. 2. La Regione assicura il coordinamento degli interventi e l'impiego delle risorse disponibili mediante la predisposizione di organici programmi di intervento pluriennali e piani annuali che favoriscano la partecipazione finanziaria anche di altri soggetti pubblici e dei privati sulla base di obiettivi prioritari volti a promuovere la nascita, la qualificazione ed il rafforzamento delle imprese artigiane. 3. L'attuazione e la gestione degli interventi finanziari della Regione a favore del comparto dell'artigianato puo' essere delegata a enti strumentali e/o funzionali regionali o affidata a organismi di diritto pubblico o a idonee strutture operative esterne secondo quanto previsto dalla presente legge. 4. Per la realizzazione, la ristrutturazione l'ampliamento di insediamenti artigiani si applicano le disposizioni di cui ai capi V - Sportello unico e VI - Procedure per le attivita' produttive, della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore «Sviluppo' economico e attivita' produttive» e nelle materie «Istruzione scolastica» e «Formazione professionale».