Art. 3.
             Coordinamento e attuazione degli interventi
    1.  La Regione Liguria esercita la programmazione l'attuazione ed
il controllo degli interventi a favore dell'artigianato.
    2.  La  Regione  assicura  il  coordinamento  degli  interventi e
l'impiego  delle  risorse  disponibili mediante la predisposizione di
organici  programmi  di  intervento  pluriennali  e piani annuali che
favoriscano  la  partecipazione  finanziaria  anche di altri soggetti
pubblici  e  dei  privati  sulla base di obiettivi prioritari volti a
promuovere  la  nascita,  la qualificazione ed il rafforzamento delle
imprese artigiane.
    3.  L'attuazione  e la gestione degli interventi finanziari della
Regione a favore del comparto dell'artigianato puo' essere delegata a
enti  strumentali  e/o funzionali regionali o affidata a organismi di
diritto  pubblico  o  a  idonee  strutture  operative esterne secondo
quanto previsto dalla presente legge.
    4.  Per  la  realizzazione,  la ristrutturazione l'ampliamento di
insediamenti  artigiani si applicano le disposizioni di cui ai capi V
- Sportello unico e VI - Procedure per le attivita' produttive, della
legge  regionale 24 marzo 1999, n. 9 (attribuzione agli enti locali e
disciplina  generale  dei  compiti  e  delle funzioni amministrative,
conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nel  settore  «Sviluppo'  economico  e  attivita' produttive» e nelle
materie «Istruzione scolastica» e «Formazione professionale».