Art. 30.
                      Formazione professionale
    1.   Gli  interventi  diretti  alla  formazione,  qualificazione,
specializzazione,  aggiornamento e riqualificazione professionale dei
soggetti  che  intendano  svolgere  professionalmente  l'attivita' di
estetista sono programmati ed attuati nel rispetto delle disposizioni
di cui alla legge n. 1/1990 secondo la normativa regionale vigente in
materia di formazione professionale.