Art. 30. Formazione professionale 1. Gli interventi diretti alla formazione, qualificazione, specializzazione, aggiornamento e riqualificazione professionale dei soggetti che intendano svolgere professionalmente l'attivita' di estetista sono programmati ed attuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 1/1990 secondo la normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.