Art. 31. Sanzioni amministrative pecuniarie 1. L'esercizio dell'attivita' di estetista svolto senza i necessari requisiti professionali di cui alla legge n. 1/1990 o senza l'autorizzazione comunale comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla sopracitata legge. 2. Le infrazioni al regolamento comunale sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da Euro 50,00 a Euro 250,00 per la mancata osservanza delle norme che regolano l'espletamento del servizio, gli orari, il calendario di apertura, nonche' l'esposizione dell'avviso di cui all'Art. 29, comma 3; b) da Euro 100,00 a Euro 500,00 per la mancata osservanza della disciplina delle tariffe professionali; c) da Euro 150,00 a Euro 775,00 per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla base dei rapporti all'uopo trasmessi al comune. 3. Salvo quanto previsto dall'Art. 29, comma 1, le funzioni relative all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono delegate ai comuni che vi provvedono ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).