Art. 31.
                 Sanzioni amministrative pecuniarie
    1.   L'esercizio  dell'attivita'  di  estetista  svolto  senza  i
necessari requisiti professionali di cui alla legge n. 1/1990 o senza
l'autorizzazione  comunale  comporta  l'applicazione  delle  sanzioni
amministrative previste dalla sopracitata legge.
    2.  Le  infrazioni  al  regolamento  comunale  sono punite con le
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
      a) da  Euro 50,00 a Euro 250,00 per la mancata osservanza delle
norme  che  regolano  l'espletamento  del  servizio,  gli  orari,  il
calendario  di  apertura,  nonche'  l'esposizione  dell'avviso di cui
all'Art. 29, comma 3;
      b) da Euro 100,00 a Euro 500,00 per la mancata osservanza della
disciplina delle tariffe professionali;
      c) da Euro 150,00 a Euro 775,00 per la mancata osservanza delle
norme  igienico-sanitarie  sulla base dei rapporti all'uopo trasmessi
al comune.
    3.  Salvo  quanto  previsto  dall'Art.  29,  comma 1, le funzioni
relative   all'accertamento   e   all'applicazione   delle   sanzioni
amministrative  pecuniarie  di cui al presente articolo sono delegate
ai comuni che vi provvedono ai sensi della legge regionale 2 dicembre
1982,  n.  45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati,
delegati o subdelegati).