Art. 32.
                   Sospensione, revoca e decadenza
    1.  Il sindaco previa diffida puo' sospendere l'autorizzazione in
caso  di  reiterata  applicazione delle sanzioni previste dal comma 2
dell'Art. 31.
    2.  Il  sindaco  dispone  la  revoca  dell'autorizzazione  quando
vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.
    3. La decadenza dell'autorizzazione e' pronunciata dal sindaco:
      a) quando  l'attivita'  non  venga  iniziata entro sei mesi dal
rilascio dell'autorizzazione;
      b) quando l'attivita' non venga svolta per un periodo superiore
a  tre  mesi  tranne  i  seguenti  casi  nei  quali  il  sindaco puo'
consentire la sospensione dell'attivita' fino a diciotto mesi;
      c) per   gravi   indisponibilita'   fisiche  o  altri  gravi  e
comprovati motivi;
      d) per   sinistro   dei   locali  e/o  delle  attrezzature  che
impediscano l'esercizio dell'attivita';
      e) per lavori di ristrutturazione dei locali.