Art. 32. Sospensione, revoca e decadenza 1. Il sindaco previa diffida puo' sospendere l'autorizzazione in caso di reiterata applicazione delle sanzioni previste dal comma 2 dell'Art. 31. 2. Il sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio. 3. La decadenza dell'autorizzazione e' pronunciata dal sindaco: a) quando l'attivita' non venga iniziata entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione; b) quando l'attivita' non venga svolta per un periodo superiore a tre mesi tranne i seguenti casi nei quali il sindaco puo' consentire la sospensione dell'attivita' fino a diciotto mesi; c) per gravi indisponibilita' fisiche o altri gravi e comprovati motivi; d) per sinistro dei locali e/o delle attrezzature che impediscano l'esercizio dell'attivita'; e) per lavori di ristrutturazione dei locali.