Art. 33. Norma transitoria 1. Per novanta giorni successivi a quello della pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'Art. 27 le imprese che gia' esercitano l'attivita' di estetista sono autorizzate a continuare l'attivita' stessa ai sensi dell'Art. 11 della legge n. 1/1990. 2. Nel caso in cui le imprese gia' esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'Art. 27 il comune provvede entro centoventi giorni dalla richiesta a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.