Art. 33.
                          Norma transitoria
    1. Per novanta giorni successivi a quello della pubblicazione dei
regolamenti   comunali  di  cui  all'Art.  27  le  imprese  che  gia'
esercitano  l'attivita'  di  estetista  sono autorizzate a continuare
l'attivita' stessa ai sensi dell'Art. 11 della legge n. 1/1990.
    2.  Nel  caso  in cui le imprese gia' esistenti non rispondano ai
requisiti  stabiliti  dal  regolamento comunale di cui all'Art. 27 il
comune  provvede entro centoventi giorni dalla richiesta a fissare un
termine  massimo  non  superiore  a  dodici  mesi per gli adeguamenti
necessari.