Art. 36.
               Osservatorio regionale dell'artigianato
    1.  Per  il raggiungimento delle finalita' di cui all'Art. 35, la
Regione   istituisce,   nell'ambito   delle   attivita'   riguardanti
l'artigianato,  l'Osservatorio  regionale dell'artigianato di seguito
denominato Osservatorio.
    2.  L'Osservatorio opera in stretto collegamento con le strutture
competenti  per  le attivita' econorniche, per la statistica e per il
sistema informativo e con gli altri Osservatori regionali.
    3.   Le   funzioni  dell'Osservatorio  per  l'espletamento  delle
attivita'  di cui all'Art. 37 sono svolte dalla commissione regionale
per l'artigianato integrata da:
      a) il  direttore,  o  suo delegato, dell'Unione regionale delle
Camere di commercio della Liguria;
      b) il direttore, o suo delegato, di FI.L.S.E. S.p.a.;
      c) il  direttore  regionale, o suo delegato, della Cassa per il
credito delle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa;
      d) i  dirigenti,  o  loro  delegati,  delle strutture regionali
competenti o interessate per materia.
    4.  Nella  prima  seduta  la  commissione adotta a maggioranza un
regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.
    5.  Alle  riunioni  della  commissione  possono essere invitati a
partecipare   esperti   o   rappresentanti  di  enti  o  associazioni
interessati a vario titolo all'attivita' dell'Osservatorio stesso.
    6. Le funzioni di segreteria della commissione sono affidate alla
struttura regionale preposta all'artigianato.