Art. 36. Osservatorio regionale dell'artigianato 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'Art. 35, la Regione istituisce, nell'ambito delle attivita' riguardanti l'artigianato, l'Osservatorio regionale dell'artigianato di seguito denominato Osservatorio. 2. L'Osservatorio opera in stretto collegamento con le strutture competenti per le attivita' econorniche, per la statistica e per il sistema informativo e con gli altri Osservatori regionali. 3. Le funzioni dell'Osservatorio per l'espletamento delle attivita' di cui all'Art. 37 sono svolte dalla commissione regionale per l'artigianato integrata da: a) il direttore, o suo delegato, dell'Unione regionale delle Camere di commercio della Liguria; b) il direttore, o suo delegato, di FI.L.S.E. S.p.a.; c) il direttore regionale, o suo delegato, della Cassa per il credito delle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa; d) i dirigenti, o loro delegati, delle strutture regionali competenti o interessate per materia. 4. Nella prima seduta la commissione adotta a maggioranza un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. 5. Alle riunioni della commissione possono essere invitati a partecipare esperti o rappresentanti di enti o associazioni interessati a vario titolo all'attivita' dell'Osservatorio stesso. 6. Le funzioni di segreteria della commissione sono affidate alla struttura regionale preposta all'artigianato.