Art. 37. Attivita' dell'Osservatorio 1. L'Osservatorio provvede: a) alla individuazione e all'analisi delle caratteristiche strutturali e congiunturali del settore artigiano mediante indagini conoscitive funzionali anche al Sistema informativo e osservatorio economico nazionale; b) alla individuazione delle rilevazioni statistiche necessarie, da inserire nel programma statistico regionale di cui alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 34 (Norme sull'attivita' statistica regionale); c) alla progettazione, costituzione e aggiornamento, nell'ambito degli standard definiti per il sistema informativo regionale, di una banca dati informatizzata per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle principali informazioni sul settore contenente l'archivio delle imprese artigiane e quanto necessario per realizzare il quadro di riferimento dell'artigianato in Liguria; d) a fornire una base di conoscenza capace di costituire un valido supporto per la programmazione degli interventi e la gestione delle risorse finanziarie disponibili; e) a realizzare un sistema di monitoraggio permanente sulle imprese artigiane, da utilizzare sia per la verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi attuati, sia per l'analisi del grado di evoluzione delle dinamiche imprenditoriali locali; f) ad assicurare la partecipazione della Liguria al Sistema informativo e osservatorio economico nazionale dell'artigianato, di cui alla legge 3 ottobre 1987, n. 399 (Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanzamento degli interventi di politica mineraria), mediante il collegamento della rete regionale collegata alla rete informatica del sistema in modo da rendere disponibili agli altri soggetti del Sistema e al Ministero i risultati delle attivita' realizzate in Liguria; g) a diffondere, anche su base informatica, i dati e le informazioni socio-economiche nonche' i servizi relativi alla realta' artigiana ligure presso gli enti, le istituzioni, le categorie economiche e tutti i soggetti interessati, anche attraverso l'organizzazione di specifiche attivita' di aggiornamento e di studio; h) a favorire la cooperazione, anche su base informatica, fra gli enti e le istituzioni interessati alla costituzione della base informativa del settore artigiano anche mediante la collocazione nell'infrastruttura telematica «Liguria in rete». 2. La Regione per la realizzazione delle attivita' dell'Osservatorio puo' stipulare convenzioni con enti e loro associazioni, istituzioni, societa', istituti di ricerca, organizzazioni professionali e di categoria.