Art. 37.
                     Attivita' dell'Osservatorio
    1. L'Osservatorio provvede:
      a) alla  individuazione  e  all'analisi  delle  caratteristiche
strutturali  e  congiunturali del settore artigiano mediante indagini
conoscitive  funzionali  anche  al Sistema informativo e osservatorio
economico nazionale;
      b) alla    individuazione    delle    rilevazioni   statistiche
necessarie,  da  inserire  nel  programma statistico regionale di cui
alla  legge  regionale  6  agosto  1996,  n. 34 (Norme sull'attivita'
statistica regionale);
      c) alla    progettazione,    costituzione    e   aggiornamento,
nell'ambito  degli  standard  definiti  per  il  sistema  informativo
regionale,   di  una  banca  dati  informatizzata  per  la  raccolta,
l'elaborazione  e  la  diffusione  delle  principali informazioni sul
settore  contenente  l'archivio  delle  imprese  artigiane  e  quanto
necessario  per  realizzare il quadro di riferimento dell'artigianato
in Liguria;
      d) a  fornire  una  base  di conoscenza capace di costituire un
valido  supporto per la programmazione degli interventi e la gestione
delle risorse finanziarie disponibili;
      e) a  realizzare  un  sistema  di monitoraggio permanente sulle
imprese artigiane, da utilizzare sia per la verifica dell'efficacia e
dell'efficienza degli interventi attuati, sia per l'analisi del grado
di evoluzione delle dinamiche imprenditoriali locali;
      f) ad  assicurare  la  partecipazione  della Liguria al Sistema
informativo  e  osservatorio economico nazionale dell'artigianato, di
cui  alla  legge  3 ottobre 1987, n. 399 (Norme urgenti in materia di
agevolazioni  della  produzione  industriale  delle  piccole  e medie
imprese  e di rifinanzamento degli interventi di politica mineraria),
mediante  il  collegamento  della  rete regionale collegata alla rete
informatica  del  sistema  in  modo da rendere disponibili agli altri
soggetti  del  Sistema  e  al  Ministero  i risultati delle attivita'
realizzate in Liguria;
      g) a  diffondere,  anche  su  base  informatica,  i  dati  e le
informazioni socio-economiche nonche' i servizi relativi alla realta'
artigiana  ligure  presso  gli  enti,  le  istituzioni,  le categorie
economiche   e   tutti   i  soggetti  interessati,  anche  attraverso
l'organizzazione  di  specifiche  attivita'  di  aggiornamento  e  di
studio;
      h) a  favorire  la cooperazione, anche su base informatica, fra
gli  enti  e  le istituzioni interessati alla costituzione della base
informativa  del  settore  artigiano  anche  mediante la collocazione
nell'infrastruttura telematica «Liguria in rete».
    2.    La   Regione   per   la   realizzazione   delle   attivita'
dell'Osservatorio   puo'   stipulare  convenzioni  con  enti  e  loro
associazioni,    istituzioni,    societa',   istituti   di   ricerca,
organizzazioni professionali e di categoria.