Art. 38.
                        Disciplina del Fondo
    1.  E'  istituito  presso  la  Finanziaria Ligure per lo Sviluppo
Economico  S.p.a.  (FI.L.S.E.) il «Fondo regionale per l'artigianato»
finalizzato  ad  incentivare  la  nascita  e  il consolidamento delle
imprese artigiane singole o associate.
    2.  Al Fondo confluiscono le disponibilita' finanziarie destinate
al  comparto  dell'artigianato  dalla  Regione, ivi compresa la quota
parte  del  Fondo  unico regionale per l'industria di cui all'Art. 11
della legge regionale n. 9/1999, quelle recate da altre leggi statali
o  da  programmi  comunitari  ad  eccezione delle risorse finanziarie
destinate  all'attuazione  degli  interventi di cui agli articoli 45,
46, 47, 48, 51, 58. Al Fondo possono confluire altresi' contribuzioni
di altri soggetti pubblici e privati.
    3.  Il  Fondo  e'  articolato  in  apposite  sezioni comprendenti
ciascuna  una  o piu' funzioni obiettivo tenuto conto degli eventuali
vincoli   di   destinazione   determinati  dalle  relative  norme  di
riferimento.