Art. 39.
                         Gestione del Fondo
    1.  I  rapporti  tra  la  Regione  e  la  FI.L.S.E. S.p.a. per la
gestione  del  Fondo saranno disciplinati da apposita convenzione che
dovra' prevedere:
      a) le modalita' operative per la costituzione del Fondo;
      b) la  precisazione  delle  fonti e delle entita' delle risorse
finanziarie che in esso devono confluire; con le eventuali specifiche
finalizzazioni;
      c) le  modalita'  e  i  tempi  del  conferimento alla FI.L.S.E.
nonche' della gestione delle risorse stesse;
      d) gli  obblighi  generali  e  specifici della FI.L.S.E. per la
gestione operativa del Fondo;
      e) le  modalita' di informazione periodica e di rendicontazione
alla Regione delle attivita' svolte;
      f) le  modalita' degli interventi di ispezione e controllo e di
eventuale revoca della gestione da parte della Regione;
      g) la  quantificazione  degli  oneri di gestione da riconoscere
alla FI.L.S.E. e le modalita' di liquidazione degli stessi.