Art. 39. Gestione del Fondo 1. I rapporti tra la Regione e la FI.L.S.E. S.p.a. per la gestione del Fondo saranno disciplinati da apposita convenzione che dovra' prevedere: a) le modalita' operative per la costituzione del Fondo; b) la precisazione delle fonti e delle entita' delle risorse finanziarie che in esso devono confluire; con le eventuali specifiche finalizzazioni; c) le modalita' e i tempi del conferimento alla FI.L.S.E. nonche' della gestione delle risorse stesse; d) gli obblighi generali e specifici della FI.L.S.E. per la gestione operativa del Fondo; e) le modalita' di informazione periodica e di rendicontazione alla Regione delle attivita' svolte; f) le modalita' degli interventi di ispezione e controllo e di eventuale revoca della gestione da parte della Regione; g) la quantificazione degli oneri di gestione da riconoscere alla FI.L.S.E. e le modalita' di liquidazione degli stessi.