Art. 4. Imprenditore artigiano 1. E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualita di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilita' con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro anche manuale, nel processo produttivo. 2. Sono escluse limitazioni alla liberta' di accesso del singolo imprenditore all'attivita' artigiana e di esercizio della sua professione. 3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali che disciplinano le singole attivita' artigiane. 4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attivita' che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilita' a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.