Art. 4.
                       Imprenditore artigiano
    1.  E'  imprenditore  artigiano colui che esercita personalmente,
professionalmente  e  in  qualita  di  titolare, l'impresa artigiana,
assumendone  la piena responsabilita' con tutti gli oneri ed i rischi
inerenti alla sua direzione e gestione svolgendo in misura prevalente
il proprio lavoro anche manuale, nel processo produttivo.
    2.  Sono escluse limitazioni alla liberta' di accesso del singolo
imprenditore   all'attivita'  artigiana  e  di  esercizio  della  sua
professione.
    3.  Sono  fatte  salve  le  norme previste dalle specifiche leggi
statali che disciplinano le singole attivita' artigiane.
    4.   L'imprenditore   artigiano,  nell'esercizio  di  particolari
attivita'  che  richiedono  una  peculiare  preparazione ed implicano
responsabilita'  a  tutela  e  garanzia  degli utenti, deve essere in
possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali  previsti dalle leggi
statali.