Art. 40.
                 Comitato tecnico per l'artigianato
    1. E' istituito con decreto del presidente della giunta regionale
il comitato tecnico per l'artigianato composto da:
      a) un  dirigente  del  dipartimento  sviluppo  economico  della
Regione   che   lo   presiede,   designato  dall'assessore  regionale
competente;
      b) un esperto individuato dall'ente gestore;
      c) due   esperti   nelle   materie   economiche,  giuridiche  e
aziendali,   designati   dalle   confederazioni  artigiane  regionali
maggiormente rappresentative;
      d) il direttore per la Liguria della S.p.a. Artigiancassa;
      e) un esperto designato da Unioncamere Liguri;
      f) il  presidente della commissione regionale per l'artigianato
(C.R.A.).
    2.  I  soggetti  aventi  titolo  provvedono  altresi' a designare
contestualmente   i  membri  supplenti  che  sostituiscono  i  membri
titolari in caso di assenza o impedimento.
    3.  Il  comitato esprime parere obbligatorio sugli atti attuativi
del  programma  triennale e del piano annuale degli interventi di cui
rispettivamente  agli  articoli  41  e  43  nonche' sulle istruttorie
predisposte dal soggetto gestore degli interventi finanziari, ai fini
della concessione dei contributi.
    4.  Il  comitato  si  dota  di  un  regolamento  interno  per  la
disciplina del proprio funzionamento.
    5.  Le  funzioni  di  segreteria  del  comitato  e  le  spese  di
funzionamento sono assicurate dal soggetto gestore nel rispetto della
normativa  regionale  in  materia  di compensi e rimborsi spese per i
membri di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione.