Art. 42.
                          C o n t e n u t i
    1. Il programma triennale individua gli obiettivi da perseguire e
determina:
      a) gli   ambiti   prioritari  di  intervento,  riferiti  sia  a
determinato  situazioni  territoriali,  sia  alle esigenze specifiche
delle imprese operanti in particolari settori di attivita';
      b) i criteri per l'utilizzazione delle risorse disponibili.
    2.  Il  programma  triennale puo' essere aggiornato in tutto o in
parte,  anche  prima della scadenza, con le procedure previste per la
sua  approvazione,  per  adattarlo  all'evolversi  delle  esigenze di
sostegno del settore o delle condizioni di sua realizzabilita'.