Art. 42. C o n t e n u t i 1. Il programma triennale individua gli obiettivi da perseguire e determina: a) gli ambiti prioritari di intervento, riferiti sia a determinato situazioni territoriali, sia alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari settori di attivita'; b) i criteri per l'utilizzazione delle risorse disponibili. 2. Il programma triennale puo' essere aggiornato in tutto o in parte, anche prima della scadenza, con le procedure previste per la sua approvazione, per adattarlo all'evolversi delle esigenze di sostegno del settore o delle condizioni di sua realizzabilita'.