Art. 43. Piano annuale degli interventi 1. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione, approva il piano annuale degli interventi elaborato sulla base del programma triennale, sulla base delle risorse finanziarie effettivamente recate dal bilancio stesso. 2. Il piano individua i settori di intervento, le agevolazioni e i loro limiti, la determinazione delle tipologie degli investimenti ammissibili, le modalita' per l'erogazione dei contributi.