Art. 43.
                   Piano annuale degli interventi
    1. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  di approvazione del bilancio di previsione,
approva  il  piano  annuale degli interventi elaborato sulla base del
programma   triennale,   sulla   base   delle   risorse   finanziarie
effettivamente recate dal bilancio stesso.
    2.  Il piano individua i settori di intervento, le agevolazioni e
i  loro  limiti, la determinazione delle tipologie degli investimenti
ammissibili, le modalita' per l'erogazione dei contributi.