Art. 44.
                     Disciplina degli interventi
    1.  I  contributi  possono  essere concessi secondo le intensita'
massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria in materia di
aiuti   di  Stato  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  70/200l  della
Commissione  relativo  all'applicazione  degli  articoli  87 e 88 del
trattato  (CE)  agli  aiuti  di  Stato a favore delle piccole e medie
imprese.   In  alternativa,  le  imprese  possono  richiedere  che  i
contributi siano concessi secondo la regola «de minimis».
    2.  Le  domande  per  l'ottenimento delle provvidenze di cui alla
presente legge relative a interventi localizzati nelle aree eligibili
alle  agevolazioni  previste  dai  programmi comunitari e agli stessi
conformi per tipologia di investimento e per settore di attivita' del
proponente,  non possono essere presentate nel periodo di vigenza dei
bandi relativi ai precitati programmi comunitari.