Art. 44. Disciplina degli interventi 1. I contributi possono essere concessi secondo le intensita' massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento (CE) n. 70/200l della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. In alternativa, le imprese possono richiedere che i contributi siano concessi secondo la regola «de minimis». 2. Le domande per l'ottenimento delle provvidenze di cui alla presente legge relative a interventi localizzati nelle aree eligibili alle agevolazioni previste dai programmi comunitari e agli stessi conformi per tipologia di investimento e per settore di attivita' del proponente, non possono essere presentate nel periodo di vigenza dei bandi relativi ai precitati programmi comunitari.